Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Codice degli incentivi alle imprese, introdotto…

Credito d’imposta Design e Ideazione Estetica 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato e rifinanziato il credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, una misura pensata per sostenere le imprese che investono nello sviluppo dell’identità visiva, dello stile e dell’aspetto dei propri prodotti. Lo stanziamento complessivo è pari a 60 milioni di euro e il bonus rappresenta un’importante leva per rafforzare la competitività delle aziende italiane, in particolare nei settori in cui il valore del prodotto è fortemente legato alla qualità del progetto e all’impatto estetico.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 10% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2026 per attività di design e ideazione del prodotto, fino a un massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa. La novità più rilevante rispetto al passato riguarda però le modalità di utilizzo: il credito potrà essere compensato in un’unica soluzione tramite modello F24 e non più in tre quote annuali, rendendo il beneficio molto più immediato anche dal punto di vista finanziario. Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP.
La misura è rivolta a tutte le imprese operanti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, dimensione, settore o regime contabile. Alcuni comparti risultano naturalmente più coinvolti, come moda e tessile, arredo, calzature, manifattura e automotive, ma il perimetro applicativo è molto più ampio e riguarda tutte le realtà che considerano il design una leva strategica di crescita.
Dal punto di vista normativo, per attività di design e ideazione estetica si intendono tutte quelle attività finalizzate a innovare in modo significativo l’aspetto del prodotto, senza intervenire necessariamente sulla sua funzione tecnica. Rientrano quindi gli interventi che riguardano forme, linee, colori, materiali, superfici, ornamenti e, più in generale, il linguaggio formale e lo stile del prodotto. L’innovazione estetica non coincide semplicemente con un miglioramento “decorativo”, ma rappresenta un vero e proprio processo di costruzione di una nuova identità visiva, capace di differenziare il prodotto sul mercato e aumentarne il valore percepito.
Proprio per questo motivo, soprattutto nei settori in cui il prodotto viene rinnovato periodicamente, come moda e design, sono considerate attività pienamente agevolabili anche la concezione e la realizzazione di nuove collezioni, campionari e, più in generale, di nuove linee di prodotto. Queste attività costituiscono infatti la fase precompetitiva del processo di innovazione, quella in cui si definiscono il concept, lo stile e l’impostazione estetica dei prodotti che verranno poi commercializzati. In questo senso, il lavoro creativo che porta alla nascita di un nuovo catalogo o di una nuova collezione rientra a pieno titolo nel concetto di innovazione estetica. Sono invece escluse le semplici modifiche marginali, come il cambiamento di un solo colore o di un dettaglio su prodotti già esistenti.
Tra le spese che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano i costi per il personale impegnato nelle attività di design e sviluppo prodotto, i compensi per professionisti e consulenti esterni, le quote di ammortamento o i canoni relativi a strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione, nonché i costi per materiali, forniture e prototipi. Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.
Poiché il plafond complessivo è limitato, è previsto un meccanismo di prenotazione del credito: le imprese dovranno trasmettere una comunicazione indicando l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato, secondo modalità che saranno definite da un apposito decreto.
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