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Iperammortamento: la nuova agevolazione che sostituisce i crediti d’imposta (ma cambia rispetto alle promesse iniziali)

La Legge di Bilancio 2026 rilancia l’iperammortamento come perno del nuovo sistema di incentivi agli investimenti. Tuttavia, il testo approvato dal Parlamento è sensibilmente diverso rispetto a quello presentato inizialmente: se da un lato l’agevolazione viene prorogata fino al 30 settembre 2028, dall’altro viene completamente eliminata la premialità per gli investimenti green che aveva caratterizzato l’impianto originario della riforma. Il risultato è un incentivo più stabile nel tempo, ma meno generoso e soprattutto meno orientato alla transizione energetica.

A partire dal 1° gennaio 2026 le imprese potranno beneficiare di un’unica agevolazione basata sulla maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni materiali e immateriali 4.0, con un meccanismo che consente di dedurre importi ben superiori rispetto al costo effettivamente sostenuto, generando un risparmio fiscale rilevante distribuito lungo la vita utile dei beni. Il sistema resta articolato su tre scaglioni decrescenti: per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 il costo di acquisizione viene maggiorato del 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la parte compresa tra 2,5 e 10 milioni e del 50% per la quota tra 10 e 20 milioni.

La vera svolta, in senso negativo, riguarda però la cancellazione della maggiorazione legata al risparmio energetico. La versione originaria del provvedimento prevedeva aliquote sensibilmente più elevate per gli investimenti in grado di dimostrare una riduzione dei consumi, anche minima, ma questa impostazione è stata completamente stralciata durante l’iter parlamentare. Resta fermo, nonostante ciò, che tra i beni agevolabili rientrano comunque quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, nonché gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Se sul fronte delle aliquote il legislatore ha scelto una linea più prudente, sul perimetro dei beni agevolabili l’impostazione è invece decisamente più ambiziosa. L’elenco viene ampliato in modo significativo includendo, tra i beni materiali, le infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale e la simulazione, i sistemi di edge computing industriale, le reti di connettività avanzata come il 5G privato e le soluzioni Wi-Fi di ultima generazione, oltre alle infrastrutture di cybersecurity per ambienti OT e IT. Sul fronte dei beni immateriali entrano a pieno titolo i software di intelligenza artificiale generativa, i Large Language Models, le piattaforme MLOps, i sistemi di Agentic AI, i software per il calcolo della carbon footprint e per l’analisi LCA, nonché le piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali.

Un’altra novità importante è l’introduzione di una lista esplicita di esclusioni, che dovrebbe finalmente ridurre il contenzioso interpretativo con l’Agenzia delle Entrate. Restano fuori dall’agevolazione computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete per piccoli uffici e sistemi di archiviazione non integrati nei processi produttivi. A questo si aggiunge un vincolo del tutto nuovo rispetto al passato: i beni agevolabili dovranno essere prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la base industriale continentale.

Possono accedere all’iperammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in strutture produttive situate in Italia, mentre restano esclusi i soggetti in procedura concorsuale e quelli destinatari di sanzioni interdittive. Dal punto di vista procedurale, il nuovo iperammortamento non funziona più in regime di semplice autoliquidazione: l’accesso al beneficio è subordinato alla trasmissione di comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma gestita dal GSE, secondo modalità che saranno definite da un decreto attuativo.

L’agevolazione resta cumulabile con altri strumenti nazionali ed europei, come la ZES Unica e la Nuova Sabatini, nel rispetto del limite del 100% del costo e della separazione delle basi di calcolo.

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