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Bancarotta semplice nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

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Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il legislatore ha riscritto l’architettura delle procedure concorsuali e, in parallelo, ha ricollocato e “ridenominato” anche i principali reati tradizionalmente qualificati come “fallimentari”. In particolare, nei delitti di bancarotta la “liquidazione giudiziale” prende il posto del “fallimento” (cambio terminologico e sistematico, senza necessariamente cambiare la sostanza delle fattispecie).

La bancarotta semplice è disciplinata dall’art. 323 CCII, collocato nel Titolo IX (Disposizioni penali), Capo I (Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale). La norma prevede:

  • pena base: reclusione da 6 mesi a 2 anni per l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale che, fuori dai casi più gravi (bancarotta fraudolenta), realizzi una delle condotte tipizzate;

  • pene accessorie: inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 2 anni.

Il comma 1 elenca cinque ipotesi:

a) spese personali o familiari eccessive rispetto alla condizione economica;
b) consumo di una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
d) aggravamento del dissesto per essersi astenuto dal richiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) inadempimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

Il comma 2 estende la stessa pena all’imprenditore in liquidazione giudiziale che, nei tre anni precedenti la dichiarazione (o dall’inizio dell’impresa se più breve), non ha tenuto i libri e le scritture contabili prescritti, oppure li ha tenuti in modo irregolare o incompleto.

La bancarotta semplice è un reato proprio: può essere commesso dall’imprenditore (e, come vedremo, in certe ipotesi anche da soggetti societari “equiparati”). Inoltre, la norma collega la punibilità alla circostanza che l’imprenditore sia “dichiarato in liquidazione giudiziale”: è il tipico legame tra reato di bancarotta e apertura della procedura concorsuale, qui “agganciata” alla nuova denominazione CCII.

La ratio è quella classica dei reati di bancarotta: presidiare l’interesse dei creditori e la correttezza/trasparenza della gestione e della contabilità dell’impresa in crisi, punendo condotte non necessariamente fraudolente, ma gravemente imprudenti, disordinate o colpose, idonee ad aggravare il dissesto o a ostacolare la ricostruzione contabile.

La bancarotta semplice si distingue, in linea generale, dalla bancarotta fraudolenta perché non richiede (e spesso non esprime) un disegno di frode. Nel testo dell’art. 323 spicca, in particolare, la previsione della “grave colpa” alla lettera d), che segnala come alcune ipotesi siano costruite anche su un versante colposo (o comunque di rimprovero meno intenso rispetto alla fraudolenza).

Il “confine” più importante è con l’art. 322 CCII (bancarotta fraudolenta), che punisce con pene più elevate (es. 3–10 anni per le ipotesi principali) condotte tipicamente connotate da distrazione/dissipazione/occultamento dei beni o da falsificazioni/tenuta contabile finalizzate a profitto ingiusto o pregiudizio ai creditori.

Il CCII introduce un presidio molto rilevante per l’operatività degli strumenti di regolazione della crisi: l’art. 324 stabilisce che le disposizioni (tra cui l’art. 323) non si applicano a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di:

  • concordato preventivo,

  • accordi di ristrutturazione omologati,

  • piano attestato,

  • concordato minore,
    nonché ai pagamenti e finanziamenti autorizzati dal giudice in base a specifiche norme del Codice.

L’art. 326 CCII prevede (in sintesi) aumenti di pena, tra l’altro, se i fatti di cui agli artt. 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, e una riduzione in caso di speciale tenuità del danno, oltre ad altre ipotesi aggravatorie.

Accanto alla bancarotta “propria” dell’imprenditore, il CCII prevede un’estensione ai soggetti che governano l’impresa societaria: l’art. 330 CCII (Fatti di bancarotta semplice) applica le pene dell’art. 323 ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, quando:

  • abbiano commesso uno dei fatti dell’art. 323, oppure

  • abbiano concorso a cagionare/aggravare il dissesto con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.

Senza entrare in consulenze sul caso concreto, alcune aree tipiche di esposizione al rischio “bancarotta semplice” (specie per la componente documentale e per la lettera d sull’aggravamento del dissesto) sono:

  • contabilità: completezza, regolarità e conservazione delle scritture (con attenzione al periodo “mobile” dei tre anni di cui al comma 2);

  • tracciabilità delle scelte gestionali: delibere, motivazioni economiche, analisi di sostenibilità (per evitare che operazioni “manifestamente imprudenti” risultino indifendibili ex post);

  • tempestività nell’attivare strumenti di gestione della crisi (anche perché il Codice valorizza percorsi “ordinati” di regolazione, e l’art. 324 tutela atti compiuti nell’alveo di strumenti omologati/autorizzati).

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