Skip to content

Casse di previdenza e fondi pensione: nuovi chiarimenti sull’esenzione fiscale per gli investimenti in venture capital

  • News

Con la Risposta n. 104 del 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul regime fiscale agevolato previsto per gli investimenti qualificati effettuati da Casse di previdenza obbligatoria e Fondi pensione. Il tema assume particolare rilievo alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, che hanno progressivamente rafforzato il collegamento tra beneficio fiscale e destinazione di una parte delle risorse verso strumenti a supporto dell’economia reale, tra cui i Fondi per il Venture Capital.

La disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, consente agli enti previdenziali e ai fondi pensione di investire una quota del proprio patrimonio in determinati strumenti finanziari beneficiando della non imponibilità dei relativi redditi. In termini generali, il regime riguarda gli investimenti effettuati in azioni o quote di imprese italiane o europee, in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e, più specificamente, in Fondi per il Venture Capital.

Il beneficio, tuttavia, non opera in modo automatico. La normativa richiede il rispetto di precise condizioni, tra cui il limite quantitativo massimo degli investimenti agevolabili, pari al 10% del patrimonio dell’ente o del fondo, e il mantenimento degli strumenti in portafoglio per un periodo minimo di cinque anni. A tali requisiti si sono aggiunti, a seguito delle più recenti modifiche legislative, specifici vincoli legati alla presenza di investimenti in Fondi per il Venture Capital.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

L’interpello trae origine dai dubbi applicativi di un fondo pensione intenzionato ad avviare una gestione specializzata tramite una società di gestione del risparmio. In particolare, il fondo ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo, soprattutto con riferimento al nuovo obbligo di destinare una quota minima degli investimenti qualificati ai Fondi per il Venture Capital.

I quesiti riguardavano diversi profili operativi. Il primo tema concerneva l’eventuale obbligo di investire in Fondi per il Venture Capital anche in assenza, nel rendiconto dell’anno precedente, di investimenti qualificati già ammessi al regime agevolato. Un secondo aspetto riguardava il momento a partire dal quale il fondo fosse concretamente tenuto a rispettare le soglie minime previste per gli FVC.

Ulteriori dubbi riguardavano il rapporto tra Fondi per il Venture Capital e Piani Individuali di Risparmio. In particolare, il fondo chiedeva se i PIR dovessero essere considerati nel calcolo del portafoglio qualificato su cui misurare le soglie minime FVC e se anche tali strumenti fossero soggetti al medesimo vincolo.

Infine, l’istanza affrontava il tema degli impegni formali di investimento, i cosiddetti commitment, e quello degli strumenti già detenuti in portafoglio, acquistati dopo il 1° gennaio 2017 ma i cui rendimenti erano stati nel frattempo assoggettati a tassazione.

Quando scatta l’obbligo di investimento nei Fondi per il Venture Capital

Uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia riguarda la decorrenza dell’obbligo di rispettare la quota minima di investimento in Fondi per il Venture Capital. Secondo l’Amministrazione finanziaria, se al 31 dicembre 2024 il fondo non deteneva investimenti qualificati assoggettati al regime agevolato, nel corso del 2025 non sorge alcun obbligo di allocare una parte del portafoglio in FVC.

In tale ipotesi, il fondo potrà effettuare nuovi investimenti qualificati nel 2025 e beneficiare del regime di esenzione, senza dover rispettare immediatamente la soglia minima relativa ai Fondi per il Venture Capital. L’obbligo diventerà rilevante soltanto dall’anno successivo, sulla base del portafoglio qualificato risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

In concreto, per i nuovi investimenti qualificati effettuati nel 2026, la quota minima da destinare ai Fondi per il Venture Capital sarà pari al 5% del valore degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto 2025. A partire dal 2027, tale percentuale salirà al 10%.

Questo passaggio è particolarmente importante perché evita un’applicazione retroattiva o immediatamente penalizzante del vincolo. L’obbligo FVC, infatti, si collega alla consistenza degli investimenti qualificati già risultante dal rendiconto dell’anno precedente e non nasce in assenza di una base di calcolo rilevante.

Il vincolo FVC non entra nella dichiarazione annuale

Un ulteriore chiarimento riguarda il contenuto della dichiarazione annuale che il fondo pensione deve predisporre per attestare il rispetto delle condizioni previste dal regime agevolativo.

L’Agenzia precisa che il requisito relativo alla quota minima di investimento in Fondi per il Venture Capital non deve essere indicato all’interno di tale dichiarazione. Si tratta, infatti, di una condizione autonoma per l’accesso al beneficio sui nuovi investimenti qualificati effettuati nell’anno, ma non di un elemento che rientra nel contenuto formale della dichiarazione richiesta dalla disciplina.

La distinzione è rilevante sul piano operativo, perché consente di separare gli obblighi dichiarativi dalle verifiche sostanziali relative alla composizione del portafoglio agevolato.

PIR esclusi dal calcolo della soglia minima

La Risposta n. 104/2026 chiarisce anche il rapporto tra investimenti qualificati e Piani Individuali di Risparmio. I PIR non devono essere considerati nel calcolo del paniere su cui viene misurata la quota minima da destinare ai Fondi per il Venture Capital.

Ne deriva che la soglia FVC deve essere calcolata esclusivamente sugli investimenti qualificati in senso stretto, senza includere i PIR eventualmente detenuti dal fondo pensione. Allo stesso modo, il mancato rispetto della quota minima in Fondi per il Venture Capital non incide sul regime fiscale proprio dei PIR.

In altri termini, i due regimi mantengono una propria autonomia. I fondi pensione possono quindi continuare a investire in PIR e beneficiare del relativo trattamento agevolato, indipendentemente dal rispetto delle soglie minime previste per gli investimenti in venture capital.

Commitment: rilevano solo se formalmente sottoscritti

Un altro aspetto di interesse riguarda il modo in cui devono essere computati gli impegni di investimento. Le modifiche normative più recenti hanno ampliato il perimetro degli elementi rilevanti ai fini della soglia FVC, includendo non solo gli importi già effettivamente versati, ma anche gli impegni formali di investimento.

L’Agenzia chiarisce tuttavia che non è sufficiente una semplice delibera interna dell’organo amministrativo. Perché il commitment possa essere considerato rilevante, è necessario che l’impegno sia formalmente assunto e sottoscritto. Solo in questo caso esso può concorrere al calcolo della quota minima di investimento in Fondi per il Venture Capital.

La precisazione è significativa perché introduce un criterio di certezza documentale. Non rileva, quindi, la mera intenzione dell’ente di investire, ma occorre un vincolo giuridicamente formalizzato.

Strumenti già acquistati: possibile accesso all’esenzione, ma con nuovo periodo di detenzione

L’Agenzia affronta infine il caso degli strumenti finanziari già presenti in portafoglio, acquistati dopo il 1° gennaio 2017, ma i cui rendimenti siano stati fino a quel momento assoggettati a tassazione.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali strumenti possono ancora accedere al regime di esenzione, a condizione che il fondo formalizzi l’impegno a detenerli nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Tuttavia, il periodo minimo quinquennale di detenzione non decorre dalla data originaria di acquisto, bensì dal momento in cui viene assunto l’impegno formale a mantenere gli strumenti in portafoglio ai fini del regime agevolato.

Questo significa che il beneficio può essere applicato anche a strumenti già detenuti, ma il vincolo temporale deve essere calcolato ex novo dalla data della dichiarazione o dell’impegno formale rilevante.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 104/2026 assume rilievo perché fornisce indicazioni operative su una disciplina che, negli ultimi anni, è diventata più articolata. Il regime degli investimenti qualificati mantiene una finalità chiaramente incentivante: favorire l’impiego di risorse previdenziali in strumenti capaci di sostenere la crescita del tessuto produttivo, l’innovazione e il mercato del capitale di rischio.

Allo stesso tempo, i chiarimenti dell’Agenzia consentono agli operatori di gestire con maggiore certezza il passaggio verso i nuovi vincoli FVC. In particolare, emerge che l’obbligo di investimento in Fondi per il Venture Capital non opera in modo indiscriminato, ma deve essere valutato in base alla composizione del portafoglio qualificato risultante dall’anno precedente.

Resta quindi centrale, per Casse di previdenza e Fondi pensione, una corretta pianificazione degli investimenti e un’attenta formalizzazione degli impegni assunti. La possibilità di beneficiare dell’esenzione fiscale dipende infatti non solo dalla tipologia degli strumenti acquistati, ma anche dal rispetto delle soglie, dei tempi di detenzione e degli adempimenti documentali richiesti dalla normativa.

Torna su