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Dichiarazione IVA 2026: termini, invio, novità del modello, soggetti interessati e versamenti

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La dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Questo intervallo temporale rappresenta, di fatto, la finestra ufficiale entro cui il contribuente è tenuto a trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

Un aspetto importante riguarda il rapporto con gli intermediari abilitati al servizio Entratel. Il d.P.R. n. 322/1998 non stabilisce un termine specifico entro cui il contribuente debba “consegnare” la dichiarazione all’intermediario incaricato della trasmissione: la norma, infatti, individua unicamente il termine entro cui la dichiarazione deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate. In altre parole, ciò che rileva ai fini del rispetto delle scadenze è la trasmissione telematica entro i termini previsti.

Sul piano delle conseguenze legate al ritardo, è utile distinguere due situazioni. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza restano valide, anche se ciò non evita l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Diversamente, se il ritardo supera i novanta giorni, la dichiarazione viene considerata omessa; tuttavia, continua a costituire titolo per la riscossione dell’imposta che risulti dovuta.

La presentazione avviene esclusivamente per via telematica e può essere effettuata con diverse modalità: direttamente dal dichiarante, tramite un intermediario, tramite altri soggetti incaricati (nel caso delle Amministrazioni dello Stato) oppure tramite società appartenenti al gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle entrate conclude la ricezione dei dati, e la prova dell’avvenuta presentazione è rappresentata dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento, rilasciata sempre in via telematica e resa disponibile tramite lo stesso canale utilizzato per l’invio.

Questa ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate attraverso la funzione “Ricerca Ricevute”, accessibile agli utenti registrati ai servizi telematici. In ogni caso, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo, sia dal contribuente sia dall’intermediario, rivolgendosi a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Un’ulteriore attenzione va posta alla gestione degli eventuali scarti del servizio telematico. Ai fini della tempestività, sono considerate comunque tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini ma scartate dal sistema, a condizione che vengano ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che riporta il motivo dello scarto (cfr. circolare Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Novità del modello IVA 2026

Passando al modello IVA 2026, nel complesso non emergono modifiche di particolare impatto, ma sono presenti alcune novità puntuali che è utile evidenziare.

Nel QUADRO VA, il rigo VA15 è ora composto da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Nel QUADRO VE, in sezione 4, il rigo VE38 è stato aggiornato con l’aggiunta dei campi 2 e 3, da compilare per indicare imponibile e imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.

Il QUADRO VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato anche riorganizzato in due sezioni. La sezione 1 è destinata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni, mentre la sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024), da indicare nel rigo VJ30.

Nel QUADRO VX, al rigo VX4, è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi (Prospetto IVA 26/PR).

Nel QUADRO VS, sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Infine, nel QUADRO VW, è stato eliminato il rigo VW21, che in precedenza era utilizzato per estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo.

Soggetti obbligati ed esonerati

Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, la regola generale è che sono obbligati tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA.

Accanto a questa regola generale, il testo richiama una serie di fattispecie di esonero. In particolare, risultano esonerati i contribuenti che, nell’anno d’imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, nonché coloro che, avendosi avvalso della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, hanno effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero, però, non opera se il contribuente ha effettuato anche operazioni imponibili (anche se riferite ad attività in contabilità separata), oppure se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del D.L. n. 331 del 1993), se sono state eseguite rettifiche ex art. 19-bis2, o se sono stati effettuati acquisti per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario in base a specifiche disposizioni (ad esempio acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.).

Sono inoltre esonerati i contribuenti che per tutto l’anno si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190; vedi circolare n. 32 del 5 dicembre 2023), nonché coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Il testo include poi i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6, gli esercenti attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640) esonerati ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA ordinaria (vedi Appendice alla voce “Attività di intrattenimento e di spettacolo”), e le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non svolgono altre attività rilevanti ai fini IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986).

Vengono inoltre richiamate ulteriori ipotesi: i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice “Attività di intrattenimento e di spettacolo”); i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi a committenti non soggetti passivi.

Infine, sono richiamati i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (classe ATECO 02.30) e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 75, con volume d’affari non superiore a 7.000 euro nell’anno solare precedente (art. 34-ter), nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per il regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Versamenti e rateizzazioni

Per la parte dei versamenti, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno, quando l’importo supera euro 10,33 (pari a 10,00 euro considerando gli arrotondamenti di dichiarazione). Come regola generale, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Il contribuente può procedere al versamento in unica soluzione oppure optare per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, le rate devono essere di pari importo e la prima rata va versata entro il termine previsto per il pagamento in unica soluzione. Le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese e, in ogni caso, l’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre. Sulle rate successive alla prima si applica l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: questo significa che la seconda rata è aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via.

È anche possibile differire il versamento alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999). Tale possibilità è riconosciuta anche ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, che possono comunque versare entro il 30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.

La maggiorazione dello 0,40% si applica sulla parte di debito non compensata con i crediti riportati in F24. In termini operativi, il contribuente può quindi scegliere tra: pagamento entro il 16 marzo (in unica soluzione o rateizzato con incremento dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima) oppure pagamento entro il 30 giugno (in unica soluzione con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, o rateizzato applicando prima lo 0,40% e poi lo 0,33% mensile sulle rate successive alla prima).

Resta in ogni caso possibile un ulteriore differimento al 30 luglio, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Infine, è richiamata la regola relativa alla “pausa estiva”: gli adempimenti fiscali e i versamenti di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, inclusi i versamenti rateali, con scadenza dal 1° al 20 agosto, possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223).

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