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Dividendi nelle SRL: limiti, condizioni e convenienza fiscale
Nelle SRL, il dividendo è lo strumento con cui la società distribuisce ai soci gli utili maturati. È una leva molto usata nelle piccole e medie imprese, soprattutto quando il socio è anche amministratore o lavoratore dell’azienda. Però i dividendi non sono “liberi”: possono essere distribuiti solo a determinate condizioni civilistiche e hanno una convenienza fiscale che cambia molto in base al tipo di socio e all’alternativa considerata, per esempio compenso amministratore, stipendio o utile lasciato in società.
La regola di base è semplice: si possono distribuire solo utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. Per le SRL, l’art. 2478-bis c.c. richiama la disciplina del bilancio e della distribuzione degli utili; il risultato pratico è che non basta “avere cassa”, ma serve un utile distribuibile risultante dal bilancio. La delibera dei soci è quindi centrale: senza bilancio approvato e senza decisione dei soci, il dividendo non nasce.
In concreto, una SRL può distribuire utili solo se ricorrono almeno queste condizioni:
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il bilancio d’esercizio è stato approvato;
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esiste un utile di esercizio o utili portati a nuovo;
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non vi sono vincoli che impongano prima coperture di perdite o accantonamenti obbligatori;
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la distribuzione non intacca poste indisponibili del patrimonio netto.
Il primo limite è che non si distribuiscono utili “fittizi”. Se il bilancio evidenzia perdite pregresse da coprire o riserve indisponibili, la società deve verificare con attenzione quanto è davvero distribuibile. In altre parole, il fatto che la SRL abbia liquidità sul conto non significa automaticamente che possa fare una distribuzione ai soci.
Il secondo limite riguarda la tutela del capitale. Anche nelle SRL, come regola di sistema, non si può deliberare una distribuzione che di fatto impoverisca il patrimonio in contrasto con i vincoli di legge o con la presenza di perdite rilevanti. Se ci sono perdite che hanno eroso il capitale, prima si affronta quel tema e solo dopo, se residua utile distribuibile, si può ragionare sui dividendi.
Il terzo limite è operativo: la distribuzione deve essere deliberata correttamente dai soci. La decisione sulla destinazione dell’utile è distinta dall’approvazione tecnica del bilancio: di regola si approva il bilancio e si delibera se accantonare o distribuire l’utile.
Dal lato della società, l’utile della SRL sconta in via ordinaria l’IRES del 24%. L’Agenzia delle Entrate indica espressamente che l’aliquota IRES ordinaria è pari al 24%; restano discipline particolari per casi specifici, come alcune maggiorazioni.
Dal lato del socio persona fisica che detiene la quota fuori dall’attività d’impresa, il dividendo ordinariamente è tassato con ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Questo è oggi il dato centrale da ricordare: per il socio “privato”, il dividendo non entra normalmente negli scaglioni IRPEF, ma subisce la tassazione sostitutiva del 26%.
Se invece il socio percettore è una società di capitali soggetta a IRES, si applica la regola del cosiddetto regime di parziale esenzione: gli utili percepiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 95%, quindi solo il 5% resta imponibile. È una regola molto importante nei gruppi societari, perché rende spesso efficiente la detenzione della partecipazione tramite holding.
Oggi, per i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’impresa, la disciplina ordinaria è sostanzialmente unificata nella tassazione al 26%. Tuttavia resta da ricordare un punto storico: per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 operava un regime transitorio, con tassazione parziale in dichiarazione, ma limitato alle delibere adottate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Le istruzioni dell’Agenzia lo richiamano ancora proprio per gestire gli ultimi effetti di quel transitorio.
Tradotto: per le distribuzioni ordinarie deliberate oggi, il riferimento pratico da usare, salvo casi particolari e storici, è la ritenuta/imposta del 26% per il socio persona fisica privato.
La convenienza fiscale del dividendo si capisce solo confrontandolo con le alternative.
Il compenso amministratore è in linea generale deducibile per la società, mentre il dividendo no: il dividendo viene pagato con utile già tassato in capo alla SRL. Per questo, quando l’obiettivo è ridurre il carico fiscale complessivo società+socio, il compenso può essere più efficiente del dividendo, soprattutto se il socio-amministratore riesce a collocarsi in una fascia IRPEF sostenibile e se si considera anche che il costo è deducibile per la società. La società, infatti, paga IRES sul reddito residuo dopo i costi deducibili; il dividendo invece arriva solo dopo la tassazione dell’utile.
Però il compenso ha anche un rovescio: può comportare contributi previdenziali e maggiore carico personale immediato. Il dividendo, invece, per il socio privato sconta il 26% e in molti casi non genera contribuzione previdenziale come reddito da lavoro o da amministratore. Per questo, in presenza di utili già tassati in società, il dividendo può essere conveniente come strumento di prelievo “pulito” e semplice, ma non sempre è il più efficiente in assoluto.
Lo stipendio è anch’esso un costo deducibile per la società, ma porta con sé IRPEF, addizionali e contributi. Il dividendo, invece, non è deducibile per la SRL ma, al livello del socio, ha una tassazione secca del 26% per il privato. Quindi, quando il socio lavora davvero in azienda, la scelta non dovrebbe essere solo fiscale: uno stipendio troppo basso e “sostituito” da dividendi può essere economicamente o previdenzialmente poco razionale. Sul piano puro del cash flow, però, il dividendo può risultare più leggero per il socio rispetto a redditi di lavoro molto tassati.
Se la SRL deve investire, patrimonializzarsi o migliorare il rating bancario, spesso non distribuire conviene più che distribuire. Lasciare gli utili in società evita il secondo livello di tassazione sul socio e rafforza il patrimonio netto. Questo è particolarmente vero se l’impresa deve finanziare crescita, magazzino, nuovi impianti o assunzioni.
Il punto chiave è che il dividendo subisce una doppia tassazione economica:
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prima in capo alla società, con IRES sull’utile;
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poi in capo al socio, con il 26% se persona fisica privata.
Per questo, dire che “il dividendo è tassato al 26%” è vero ma incompleto. Quel 26% si applica a un utile che è già stato colpito dall’IRES. In termini economici, quindi, il prelievo complessivo effettivo è più alto del solo 26%. È proprio questa la ragione per cui, nelle pianificazioni serie, il dividendo si valuta sempre confrontandolo con compensi deducibili, con la politica di riserve e con l’eventuale uso di una holding.
I dividendi tendono a essere sensati quando:
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la società ha già pagato le imposte e dispone di utili netti distribuibili;
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il socio non ha necessità di aumentare base previdenziale o reddito da lavoro;
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si vuole prelevare ricchezza in modo lineare, senza appesantire il costo del lavoro;
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il socio è una holding o una società IRES, perché in quel caso il regime del 95% di esclusione può essere molto efficiente.
I dividendi sono spesso meno convenienti quando:
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la SRL deve investire e avrebbe più beneficio a trattenere utili;
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il socio-amministratore ha un compenso troppo basso rispetto al lavoro svolto;
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la distribuzione costringe la società a indebolire patrimonio e liquidità;
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il confronto con un costo deducibile mostra che il carico complessivo sarebbe inferiore con altre forme di remunerazione.
Nella SRL, i dividendi sono uno strumento legittimo e spesso utile, ma funzionano bene solo se si distinguono tre piani:
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civilistico: servono utili reali, bilancio approvato e delibera regolare;
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fiscale: per il socio persona fisica privato vale ordinariamente il 26%; per le società IRES opera l’esenzione del 95%;
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strategico: la convenienza dipende dal confronto con compensi, stipendi, contributi, investimenti e fabbisogno finanziario della società.
La regola pratica è questa: il dividendo non è quasi mai la scelta “sempre migliore”, ma è spesso la scelta migliore solo dopo aver verificato patrimonio, flussi di cassa e alternativa fiscale concreta. In una SRL piccola o familiare, la vera convenienza non si misura sul singolo prelievo, ma sull’equilibrio tra tassazione, previdenza e capitalizzazione dell’impresa.
