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Global Minimum Tax: decreto operativo su dichiarazioni e versamenti

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto 7 novembre 2025 (in G.U. n. 261 del 10 novembre) con le regole attuative dell’art. 53 del D.Lgs. 209/2023 sugli obblighi dichiarativi e di pagamento dell’imposizione integrativa prevista dalla disciplina della Global Minimum Tax. Di seguito i punti chiave.

1) Obblighi dichiarativi e chi deve pagarla

Il decreto definisce termini e modalità per presentare la dichiarazione annuale e versare le tre imposte che compongono il sistema:

  • Imposta minima integrativa: Responsabilità in capo alla controllante capogruppo (art. 13), alla partecipante intermedia (art. 14) e alla partecipante parzialmente posseduta (art. 15) localizzate in Italia.
  • Imposta minima suppletiva: Obbligato il soggetto designato dal gruppo tra le entità italiane, ai sensi degli art. 19, c. 2, o 20, c. 3.
  • Imposta minima nazionale: In via generale è responsabile ciascuna impresa/entità (incluse entità a controllo congiunto o apolidi) localizzata in Italia. L’art. 18, c. 7, consente al gruppo di designare una sola entità italiana che presenti e versi per conto delle altre. La relazione illustrativa precisa che, per l’imposta minima nazionale, la Dichiarazione Fiscale va sempre presentata all’Agenzia delle Entrate in ogni esercizio in cui il gruppo soddisfi i requisiti dell’art. 10 del decreto legislativo, anche se l’imposta è pari a zero.

 

In linea generale, chi presenta la dichiarazione coincide con il soggetto tenuto al versamento; tuttavia, all’interno dello stesso gruppo i soggetti possono variare a seconda dell’imposta considerata.

Il decreto disciplina inoltre: adempimenti dichiarativi, contenuto e compilazione della dichiarazione, termini e modalità di invio, versamenti, eccedenze/rimborsi e sanzioni.

2) Modello dichiarativo e scadenze

È previsto un modello unico articolato in due parti:

  1. Sezione generale (obbligatoria) con dati del dichiarante, informazioni sul gruppo ed eventuali regimi semplificati/esclusioni.
  2. Prospetti specifici per ciascuna delle tre imposte di cui il dichiarante è responsabile (da compilare anche con imposta dovuta pari a zero). Nei prospetti di imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale, vanno indicati coobbligati e ripartizione dell’onere tra i soggetti del gruppo situati in Italia.

 

Valuta: tutti gli importi sono in euro; la conversione da altre valute utilizza il cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio.

Gli adempimenti dichiarativi dell’imposizione integrativa si coordinano con gli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 322/1998, per quanto compatibili. In relazione all’art. 32, le modifiche alla “Comunicazione rilevante” sono agganciate ad eventi che possono variare l’aliquota di imposizione effettiva di un esercizio, successivamente all’invio della comunicazione stessa.

Trasmissione della dichiarazione: entro gli stessi termini della Comunicazione rilevante, quindi entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio (termine ordinario). Per il primo esercizio di applicazione, il termine è esteso a 18 mesi; in ogni caso, la prima scadenza non può cadere prima del 30 giugno 2026. I soggetti obbligati devono conservare la documentazione contabile ed extracontabile utilizzata per la compilazione.

Versamenti in due rate:

  • Prima rata (90%) entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Esempio: per l’esercizio 2024 coincidente con l’anno solare, il versamento va fatto entro 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre è domenica).
  • Saldo (10%) entro un mese dal termine di presentazione della dichiarazione fiscale (art. 5 del decreto).

3) Regime sanzionatorio

Per inadempienze su dichiarazione e versamenti si applicano i D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. È previsto un regime transitorio per i primi tre esercizi di applicazione del D.Lgs. 209/2023: le sanzioni amministrative non sono irrogate salvo dolo o colpa grave.

Le imprese/entità del gruppo per conto delle quali opera il soggetto obbligato alla dichiarazione e al versamento sono responsabili in solido (imposte, interessi e sanzioni) insieme a quest’ultimo.

 

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