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Il Piano Attestato di Risanamento nel Codice della Crisi d’Impresa

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Il piano attestato di risanamento è uno degli strumenti previsti dall’ordinamento italiano per gestire situazioni di crisi aziendale in una logica di continuità. Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019), il legislatore ha confermato e in parte rafforzato il ruolo di questo strumento, collocandolo tra le misure preventive e conservative della crisi.

Il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 del CCII (ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.) e consiste in un piano economico-finanziario volto a consentire il risanamento dell’impresa e a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni, che deve essere attestato da un professionista indipendente.

  • È un accordo fuori dalle procedure giudiziali, volto a evitare il fallimento o l’insolvenza.

  • Non richiede l’omologazione del tribunale.

  • Il piano non comporta automaticamente la protezione da azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori, a differenza di strumenti come la composizione negoziata o il concordato preventivo.

  • Tuttavia, può essere utilizzato nell’ambito di una trattativa più ampia che coinvolga anche istituti bancari o altri creditori significativi.

  • Un professionista indipendente deve attestare:

    • La veridicità dei dati aziendali.

    • La fattibilità del piano e l’idoneità a consentire il risanamento.

  • Gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare (art. 166, comma 3, lett. d CCII), purché il piano sia idoneo al risanamento e debitamente attestato.

Il piano attestato è indicato quando:

  • L’impresa è in stato di crisi (non ancora insolvente), ma è ancora in grado di recuperare equilibrio economico e finanziario.

  • L’imprenditore intende risanare la propria posizione attraverso accordi volontari con alcuni creditori (es. banche, fornitori strategici).

  • L’obiettivo è evitare l’apertura di una procedura concorsuale, mantenendo il riserbo e la continuità operativa.

  • È necessario effettuare operazioni protette da eventuali revocatorie, come rifinanziamenti, ristrutturazioni o conferimenti patrimoniali.

Il piano attestato deve contenere:

  • L’analisi dello stato di crisi e delle sue cause.

  • Gli interventi previsti per il risanamento (taglio dei costi, aumento di capitale, dismissioni, accordi con creditori, ecc.).

  • Le proiezioni economico-finanziarie (solitamente su base triennale).

  • Il cronoprogramma delle azioni previste.

  • La relazione di attestazione del professionista.

  • Rapidità e flessibilità operativa.

  • Evita lo stigma e le rigidità delle procedure concorsuali.

  • Protezione da revocatorie.

  • Mantenimento della governance aziendale ordinaria.

  • Nessuna sospensione delle azioni esecutive.

  • Dipendenza dal consenso dei creditori coinvolti.

  • Non adatto nei casi di grave insolvenza o di urgenza processuale.

Il piano attestato di risanamento si conferma, anche alla luce del Codice della Crisi, come uno strumento essenziale per la prevenzione dell’insolvenza e per favorire una ristrutturazione precoce e volontaria dell’impresa in difficoltà. Il suo successo dipende dalla qualità del piano, dalla credibilità dell’imprenditore, e dalla professionalità dell’attestatore.

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