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Il piano di risanamento nell’ambito dell’operazione di accordo di ristrutturazione dei debiti secondo il D.Lgs. 14/2019

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Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha introdotto un sistema integrato di strumenti di regolazione della crisi dell’impresa, in cui vanno distinti due istituti strettamente correlati:

  • da un lato lo strumento del piano di risanamento (art. 56 CCII) — il quale consente all’imprenditore, in stato di crisi o insolvenza, di predisporre un piano finalizzato al risanamento della propria esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria;

  • dall’altro lo strumento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII) — mediante il quale l’imprenditore conclude con i creditori un accordo che, sottoposto ad omologazione, consente il risanamento dell’impresa.

Il piano di risanamento e l’accordo di ristrutturazione si integrano, nel senso che spesso il piano di risanamento costituisce la base (o parte integrante) dell’accordo con i creditori. In questo articolo focalizzeremo l’attenzione sull’integrazione del piano di risanamento nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione, evidenziando presupposti, contenuto, efficacia e criticità.

Per accedere allo strumento dell’accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in “stato di crisi” o “stato di insolvenza” (art. 2 CCII) e in tale contesto predisporre una proposta che appaia idonea al risanamento.
Analogamente, l’art. 56 CCII prevede che l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza possa predisporre un piano di risanamento.

Il piano di risanamento deve essere idoneo a consentire:

  • il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa,

  • l’assicurazione del riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa.

  • Il piano di risanamento è attestato (cioè deve esserci una relazione di un esperto che ne confermi la fattibilità) (alla stregua anche di quanto accadeva nella precedente disciplina art. 67, terzo comma, lett. d) L. Fall.).

  • Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione, è richiesto che i creditori aderenti rappresentino almeno il 60% dell’esposizione debitoria (per l’accordo ordinario) oppure soglie minori per altre tipologie (ad esempio 30% per accordo agevolato) art. 57 CCII.

Il piano di risanamento rappresenta il documento strategico che definisce quali interventi l’impresa intende attuare per rimuovere la crisi: riduzione costi, dismissioni, nuovi finanziamenti, ristrutturazione del debito, riorganizzazione interna, ecc.
In un accordo di ristrutturazione, il piano viene normalmente inserito nella proposta che l’imprenditore rivolge ai creditori: ciò perché l’accordo negoziale ha bisogno di essere supportato da un progetto credibile di risanamento.

Tra gli elementi che tipicamente devono essere presenti nel piano (e che vengono valorizzati anche dalla prassi) troviamo:

  • analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (diagnosi della crisi);

  • individuazione delle cause della crisi e delle azioni correttive che si intendono attuare;

  • indicazione della tempistica e del fabbisogno finanziario (liquidità) necessario per l’attuazione del risanamento;

  • schema di ristrutturazione del debito: quali creditori coinvolgere, quali trattamenti, quali modalità di pagamento o dilazione;

  • eventuale supporto di nuovi finanziamenti (prededucibili) e garanzie;

  • misure volte a mantenere la continuità aziendale (qualora sia questo l’obiettivo) o, altrimenti, di valorizzazione del patrimonio residuo.

Una volta che il piano è predisposto e attesta la fattibilità, l’imprenditore propone ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti che si basa su quel piano. In sostanza: l’accordo descrive il trattamento che i creditori riceveranno (riduzione, dilazione, accollo, ecc.) in ragione dell’attuazione del piano.
Pertanto, quanto più il piano appare credibile, sostenibile e coerente, tanto maggiori sono le probabilità che i creditori aderiscano e che il tribunale omologhi l’accordo.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, connesso al piano, è soggetto ad omologazione da parte del tribunale competente.
Con l’omologazione, si attivano taluni vantaggi per l’imprenditore e limiti alle azioni dei creditori: ad esempio divieto di azioni esecutive e cautelari (dal deposito della domanda) e effetto nei confronti dei creditori non aderenti, nei casi di efficacia estesa.

È utile evidenziare alcune differenze, rilevate dalla dottrina, tra il piano di risanamento “autonomo” e l’accordo di ristrutturazione:

  • Il piano di risanamento non richiede necessariamente il consenso di un numero prefissato di creditori, mentre per l’accordo è richiesta soglia minima (es. 60%) per i creditori aderenti.

  • Il piano può essere predisposto e non necessita di omologazione, mentre l’accordo richiede omologazione per efficacia nei confronti dei creditori non aderenti.

  • L’accordo di ristrutturazione comporta effetti più ampi (es. sospensione azioni esecutive, prededucibilità, adesione creditori non partecipanti in caso di efficacia estesa) rispetto al solo piano.

Un punto centrale è la tempestività: intervenire in una fase di crisi ancora reversibile è fondamentale perché il piano sia realmente attuabile. Ritardi possono rendere inefficaci le azioni.

Il piano deve essere credibile dal punto di vista economico e finanziario: i creditori valutano se le ipotesi sono realistiche e se l’imprenditore ha predisposto le misure corrette. Una relazione dell’attestatore affidabile è essenziale.

La proposta ai creditori deve essere chiara circa la dilazione, il rimborso parziale, l’accollamento, la conversione di debito in equity, ecc. In particolare è importante che i creditori non aderenti possano essere soddisfatti in modo non peggiorativo rispetto agli aderenti, salvo che non si ricorra ad accordo di efficacia estesa previsto dall’art. 61 CCII.

Spesso è utile prevedere nel piano nuovi finanziamenti prededucibili (“fresh money”) che supportino la fase di risanamento e possano dare fiducia ai creditori.

Il piano deve prevedere un meccanismo di monitoraggio e aggiornamento; l’imprenditore deve dimostrare di avere un assetto organizzativo, contabile e finanziario adeguato per dare seguito al piano.

  1. Diagnosi e preludio: individuazione segnali di crisi, stato patrimoniale/finanziario.

  2. Redazione del piano di risanamento: obiettivi, tempistiche, fabbisogno, azioni.

  3. Trattativa con creditori: presentazione del piano + proposta di accordo.

  4. Sigla dell’accordo con i creditori aderenti (es. 60% esposizione).

  5. Deposito del ricorso per omologazione al Tribunale: allegati — accordo, elenco creditori, attestazione del piano.

  6. Omologazione e attuazione: sospensione azioni esecutive, liquidità per attuazione, monitoraggio, rendicontazione.

  7. Attuazione del piano e rimborso creditori secondo quanto previsto: eventuale coinvolgimento creditori non aderenti (in caso di efficacia estesa).

Il piano di risanamento costituisce un pilastro essenziale dell’operazione di accordo di ristrutturazione dei debiti secondo il Codice della crisi: senza un piano serio e attuabile, l’accordo con i creditori rischia di restare vano. La riforma del CCII puntava a favorire strumenti che consentissero la continuità aziendale e la tutela del credito, e l’interazione tra piano di risanamento e accordo di ristrutturazione è parte integrante di questo approccio.
Per il professionista, è quindi fondamentale curare la qualità del piano (contenuti, fattibilità, governance) e l’integrazione con l’accordo negoziato.

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