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Il prestito obbligazionario nelle società ai sensi dell’art. 2410 c.c.
Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento attraverso la quale una società raccoglie capitali dai risparmiatori o dagli investitori emettendo obbligazioni, cioè titoli di credito che attribuiscono al sottoscrittore la qualità di creditore della società emittente.
Tale strumento, alternativo o complementare al capitale di rischio (azioni), consente di reperire risorse senza modificare l’assetto proprietario della società.
L’art. 2410 c.c. stabilisce che:
“La società può emettere obbligazioni mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria, la quale ne determina l’ammontare, le modalità e le condizioni dell’emissione.”
Da questa norma discendono alcuni principi fondamentali:
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la competenza a deliberare l’emissione appartiene all’assemblea straordinaria dei soci;
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la delibera deve stabilire importo complessivo, modalità e condizioni del prestito;
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l’emissione deve rispettare i limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla legge (artt. 2412 ss. c.c.).
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Natura giuridica: le obbligazioni sono titoli di credito rappresentativi di un rapporto di mutuo; l’obbligazionista è un creditore e non un socio.
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Diritto dell’obbligazionista: percepire interessi e ottenere la restituzione del capitale alla scadenza.
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Durata: è predeterminata; le obbligazioni hanno normalmente una scadenza fissa.
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Rendimento: definito dalle condizioni di emissione (tasso fisso, variabile, zero coupon ecc.).
L’emissione non è illimitata: l’art. 2412 c.c. prevede che le obbligazioni non possano superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, salvo eccezioni (es. obbligazioni garantite da ipoteca o sottoscritte da investitori professionali).
Sono inoltre disciplinati:
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l’eventuale rappresentanza degli obbligazionisti (artt. 2415 ss. c.c.);
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i diritti di informazione e controllo degli stessi;
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la possibilità di emissioni particolari (convertibili in azioni: artt. 2420-bis e ss. c.c.).
Le società emettono obbligazioni per:
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finanziare investimenti a medio-lungo termine;
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ridurre la dipendenza dal credito bancario;
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attrarre capitali da una platea più ampia di investitori.
Il prestito obbligazionario, disciplinato dall’art. 2410 c.c. e seguenti, rappresenta uno strumento importante di finanziamento delle società per azioni.
La sua natura di debito, l’obbligo di restituzione del capitale e il rispetto dei limiti normativi lo distinguono dal capitale di rischio. Allo stesso tempo, consente alle imprese di reperire ingenti risorse senza diluire il controllo societario, con una tutela specifica per gli obbligazionisti attraverso la disciplina codicistica.
