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Il programma di liquidazione ex art. 213 CCII

Il programma di liquidazione, disciplinato dall’art. 213 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è il documento con cui il curatore pianifica le attività necessarie alla realizzazione dell’attivo nella liquidazione giudiziale.

Deve essere predisposto entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e, in ogni caso, entro centocinquanta giorni dall’apertura della procedura. Nel programma il curatore indica i beni da liquidare, le modalità di vendita, i costi, i tempi presumibili di realizzo e le iniziative per il recupero dei crediti.

Particolare attenzione deve essere riservata alla possibilità di cedere unitariamente l’azienda o singoli rami, quando questa soluzione consenta di ottenere un risultato migliore rispetto alla vendita separata dei beni. Il programma può inoltre prevedere la rinuncia alla liquidazione dei cespiti il cui realizzo risulti manifestamente non conveniente.

Una volta predisposto, il programma viene sottoposto al giudice delegato e al comitato dei creditori. I singoli atti di liquidazione devono essere coerenti con quanto approvato.

L’art. 213 mira quindi a garantire una liquidazione ordinata, trasparente e tempestiva, orientata al miglior soddisfacimento possibile dei creditori. Il programma non è un semplice adempimento formale, ma il principale strumento di pianificazione dell’intera fase liquidatoria.

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