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Lo scioglimento della società in accomandita semplice: cause, procedure e adempimenti
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una forma societaria di persone caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
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accomandatari, che hanno responsabilità illimitata e potere di amministrazione;
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accomandanti, responsabili nei limiti del conferimento.
Come ogni società, anche la S.a.s. può essere soggetta a scioglimento, evento che segna la cessazione della sua attività come ente collettivo e l’avvio della fase di liquidazione.
Le principali cause di scioglimento della S.a.s. sono quelle previste dal Codice civile (artt. 2272, 2312 c.c.) e dallo statuto societario:
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Decorso del termine di durata, se indicato nell’atto costitutivo.
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Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
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Volontà unanime dei soci, salvo diversa previsione contrattuale.
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Venir meno della pluralità dei soci (riduzione ad un solo socio), se non ricostituita entro sei mesi.
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Morte, recesso o esclusione di un socio, quando non sostituibile o non previsto diversamente dal contratto sociale.
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Cause ulteriori previste dall’atto costitutivo.
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Delibera assembleare adottata secondo le modalità previste.
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Provvedimento dell’autorità giudiziaria in casi di gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
Dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento, la società non può più intraprendere nuove operazioni, ma può solo porre in essere gli atti necessari alla liquidazione.
L’indicazione “in liquidazione” deve essere aggiunta alla denominazione sociale.
Gli adempimenti principali sono:
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Accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori o dei soci.
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Deposito presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di scioglimento, entro 30 giorni, a cura degli amministratori (art. 2293 c.c. richiamato dall’art. 2315 c.c.).
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Nomina dei liquidatori: di regola nominati con decisione dei soci, altrimenti dal Tribunale su richiesta di ciascun socio o amministratore.
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Iscrizione della nomina dei liquidatori presso il Registro delle Imprese.
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Redazione inventario iniziale di liquidazione, con situazione patrimoniale aggiornata.
Il compito dei liquidatori è:
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completare le operazioni in corso;
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riscuotere i crediti;
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pagare i debiti sociali;
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realizzare il patrimonio residuo;
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ripartire l’attivo tra i soci secondo le quote di partecipazione.
I liquidatori hanno poteri gestori ampi, ma sempre finalizzati alla liquidazione. Devono rendere conto annualmente e al termine delle operazioni.
Al termine:
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I liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione con piano di riparto.
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I soci possono approvarlo tacitamente (decorso di 90 giorni senza opposizioni) o espressamente.
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Una volta approvato, il bilancio viene depositato presso il Registro delle Imprese.
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Si procede alla domanda di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che sancisce l’estinzione dell’ente.
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la società si estingue come soggetto giuridico;
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eventuali crediti o debiti non liquidati si trasferiscono ai soci, nei limiti della responsabilità propria:
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illimitata per gli accomandatari;
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limitata al conferimento per gli accomandanti.
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Lo scioglimento della società in accomandita semplice è un procedimento scandito da precisi adempimenti legali e formali. La fase più delicata è la liquidazione, che richiede trasparenza nella gestione e corretta ripartizione delle risorse. La vigilanza del Registro delle Imprese e le responsabilità residue dei soci assicurano la tutela dei creditori e l’ordinata chiusura dell’attività.
