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Modello RED 2025 (redditi 2024)

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L’INPS ha dato avvio alla campagna RED 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024, con la pubblicazione del messaggio n. 2842 del 30 settembre 2025. Le comunicazioni agli interessati sono già partite e la scadenza per l’invio delle dichiarazioni è fissata al 28 febbraio 2026. Il modello RED precompilato nasce come evoluzione del precedente “RED semplificato” e rappresenta uno strumento pensato per facilitare l’adempimento da parte dei pensionati che beneficiano di prestazioni collegate al reddito. Attraverso questa modalità, l’INPS mette a disposizione i dati reddituali già presenti nelle proprie banche dati, consentendo all’utente di consultarli, confermarli, modificarli e trasmetterli direttamente in via telematica.

Il servizio si distingue per alcune funzionalità innovative: vengono mostrati i redditi già acquisiti dall’Istituto in forma precompilata, è possibile modificarli o integrarli prima dell’invio, e un assistente virtuale (chatbot) accompagna l’utente durante la compilazione, spiegando come inserire correttamente i dati richiesti. Questa iniziativa rientra tra gli interventi previsti dal PNRR e si colloca all’interno delle azioni di digitalizzazione illustrate dall’INPS con il messaggio n. 4668 del 27 dicembre 2023.

L’accesso al modello RED può avvenire tramite il portale INPS, nella sezione dedicata “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”. Per utilizzare il servizio sono necessarie credenziali digitali riconosciute, come CNS, SPID di livello almeno 2, CIE 3.0 o eIDAS. In alternativa, rimane sempre possibile rivolgersi ai CAF o ai professionisti abilitati, che possono procedere con la trasmissione telematica per conto dell’assistito.

La dichiarazione RED deve essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Si ricorda che chi percepisce prestazioni collegate al reddito o di natura assistenziale ha l’obbligo di comunicare i propri redditi, nonché quelli del coniuge e degli altri familiari rilevanti ai fini delle prestazioni, all’INPS. Il mancato rispetto di tale adempimento può comportare la sospensione delle prestazioni, come stabilito dall’art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 14/2009.

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