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Obbligo di formazione per diventare “esperti” nella composizione negoziata della crisi d’impres

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La composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento di gestione anticipata della crisi che ruota attorno a una figura chiave: l’esperto indipendente, chiamato ad assistere l’imprenditore nella ricerca di una soluzione con i creditori e gli altri stakeholder, secondo un metodo strutturato e con regole procedurali definite.

Proprio perché il ruolo dell’esperto non è “improvvisabile” e richiede competenze tecniche trasversali (economico-aziendali, giuridiche, negoziali e di gestione della crisi), il legislatore e le linee di attuazione hanno previsto una formazione specifica obbligatoria come condizione per l’accesso alla funzione.

La disciplina operativa della composizione negoziata è stata accompagnata da provvedimenti attuativi pubblicati dal Ministero della Giustizia. In particolare, il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 (poi aggiornato con successivi interventi, tra cui un decreto del 21 marzo 2023) contiene, tra le altre cose, le linee guida e una sezione dedicata espressamente alla formazione degli esperti.

Nel decreto del 28 settembre 2021 si trova una “cornice unitaria” di formazione per tutte le categorie di soggetti che possono candidarsi come esperti, con indicazione di durata, contenuti e criteri di impostazione del percorso formativo.

Il punto centrale, in pratica, è questo: per essere inseriti negli elenchi e poter essere nominati, è richiesto di aver completato un percorso di formazione specifico.

  • Durata: le linee guida indicano un percorso di 55 ore.

  • Contenuti: il decreto descrive i temi oggetto della formazione (non solo diritto concorsuale o crisi, ma anche aspetti aziendalistici e conduzione del processo negoziale), proprio per garantire un livello minimo omogeneo di competenze.

  • Finalità: la formazione è pensata come presupposto per svolgere correttamente il ruolo di esperto, che comporta attività, adempimenti e scadenze lungo l’intera procedura.

Anche documentazione informativa di Camere di Commercio e organismi collegati ribadisce che tutti i soggetti che intendono diventare esperti devono aver completato tale formazione specifica (55 ore) disciplinata dal decreto.

Un equivoco frequente riguarda l’idea che la formazione sulla composizione negoziata (le 55 ore) possa valere automaticamente anche per altri obblighi formativi nel sistema della crisi d’impresa.

Un chiarimento importante proviene da un parere/quesito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (P.O. 01/2025): viene evidenziato che non vanno considerati equipollenti percorsi formativi svolti per finalità diverse e, in particolare, che il corso di 55 ore sulla composizione negoziata non è automaticamente utilizzabile per assolvere gli obblighi formativi previsti dall’art. 356 del Codice della crisi (tema distinto, legato ad altri elenchi/funzioni nel CCII).

Tradotto: l’abilitazione a fare l’esperto nella composizione negoziata e gli obblighi formativi ex art. 356 CCII viaggiano su binari che possono intrecciarsi nelle competenze, ma non coincidono automaticamente sul piano “formale” degli adempimenti.

Nella prassi, quando si presenta domanda di iscrizione negli elenchi degli esperti, uno degli elementi centrali è la documentazione dell’avvenuta formazione conforme alle linee guida (tipicamente attestato con indicazione di ore e programma).

Le pagine informative delle Camere di Commercio, dedicate a “come si diventa esperti”, indicano esplicitamente che la formazione specifica completata è un requisito necessario, richiamando il decreto del 28 settembre 2021.

In sintesi:

  1. Sì, la formazione è un obbligo sostanziale e “abilitante”: senza completare il percorso previsto dalle linee guida (55 ore) non si accede, in via ordinaria, alla funzione di esperto nella composizione negoziata.

  2. La fonte di riferimento è il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 (e relativi aggiornamenti), che contiene una sezione dedicata alla formazione, con durata e contenuti.

  3. Non confondere questo percorso con altri obblighi formativi del CCII (es. art. 356): un corso non vale automaticamente per l’altro se non espressamente riconosciuto

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