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Riduzione del capitale per perdite in una S.r.l. sotto il minimo legale: provvedimenti e soluzioni operative

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Nelle S.r.l., la disciplina civilistica distingue due situazioni:

  1. Perdita superiore a 1/3 del capitale, ma capitale non sotto il minimo legale → si applica l’art. 2482-bis c.c.: gli amministratori devono convocare i soci “senza indugio” per gli opportuni provvedimenti.

  2. Perdita superiore a 1/3 e capitale ridotto sotto il minimo legale → si applica l’art. 2482-ter c.c.: assemblea “senza indugio” per deliberare riduzione e contestuale aumento almeno al minimo (oppure altra soluzione ammessa, tipicamente la trasformazione).

Il “minimo legale” oggi non è sempre 10.000 €: l’art. 2463 c.c. consente anche S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 € ma almeno 1 €.
Per le S.r.l. semplificate (S.r.l.s.), il capitale è almeno 1 € e inferiore a 10.000 €.
In pratica: per S.r.l. “a capitale < 10.000” e per S.r.l.s., il minimo “di tipo” può essere 1 € (con conseguente applicazione della disciplina perdite su quel limite).

Quando emergono perdite tali da intaccare il capitale:

  • Convocazione senza indugio dell’assemblea dei soci per deliberare i provvedimenti (2482-bis / 2482-ter).

  • Se la perdita porta sotto il minimo e non si rimedia, si integra una causa di scioglimento (riduzione del capitale sotto minimo), salvo i rimedi previsti (es. ricapitalizzazione o trasformazione).

  • Accertata la causa di scioglimento, gli amministratori devono accertarla senza indugio e curare gli adempimenti pubblicitari al Registro Imprese; in caso di ritardo/omissione rispondono dei danni.

  • Dal verificarsi della causa di scioglimento, la gestione è consentita solo in funzione conservativa dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (rischio responsabilità se si prosegue “come prima”).

Quando si è nel caso 2482-ter c.c. (capitale sotto minimo), l’assemblea è chiamata a scegliere in concreto tra alcune strade.

A) Riduzione del capitale e contestuale aumento (ricapitalizzazione)

È il percorso “standard” dell’art. 2482-ter:

  • si prende atto delle perdite e si riduce il capitale (anche fino ad azzerarlo, se necessario);

  • contestualmente si delibera un aumento almeno fino al minimo legale applicabile (1 €, oppure altro minimo se previsto per il caso concreto).

Pro: ripristina continuità e “normalizza” il capitale.
Attenzioni pratiche: tempi di sottoscrizione/versamento, diritto di opzione (salvo eccezioni statutarie), sostenibilità finanziaria, corretta rappresentazione contabile.

B) Trasformazione della società

Se non si vuole/può ricapitalizzare, rimane la trasformazione in un tipo sociale per cui non sia richiesto quel minimo (valutando però effetti su responsabilità, governance, fiscalità, continuità contrattuale, ecc.). La “via d’uscita” è richiamata anche nella logica della causa di scioglimento ex 2484 n.4 (che opera “salvo quanto disposto… 2482-ter”).

C) Scioglimento e messa in liquidazione (se i rimedi non vengono adottati)

Se l’assemblea non adotta provvedimenti idonei (ricapitalizzazione/trasformazione), si arriva alla causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale, con gli obblighi conseguenti (accertamento, iscrizione, gestione conservativa).

Qui è utile distinguere:

  • Copertura “reale” delle perdite (incrementa il patrimonio netto e consente di ricostituire capitale)

    • Aumento di capitale (in denaro o, se consentito, con altre modalità);

    • Versamenti dei soci a patrimonio (es. in conto capitale / a copertura perdite), se correttamente strutturati e deliberati: possono rafforzare i mezzi propri e rendere praticabile la ricostituzione;

    • Rinuncia a crediti dei soci (da valutare con attenzione civilistica e fiscale): può migliorare il patrimonio netto se qualificabile come apporto.

  • Soluzioni che NON bastano quando sei “sotto minimo”

    • Il semplice “rinvio a nuovo” (non intervenire subito confidando nel futuro) è una logica tipica del caso 2482-bis, ma quando sei sotto minimo la regola diventa: o ricostituisci o trasformi (o vai verso scioglimento), perché 2482-ter impone un intervento strutturale.

In altre parole: sotto-minimo non è (solo) un tema di “perdite a bilancio”, ma di assetto del capitale rispetto al limite di legge.

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