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Rottamazione-quater: prossima scadenza il 9 giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che, per mantenere i benefici della definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022, i contribuenti devono effettuare il versamento della rata con scadenza originaria al 31 maggio 2025. Grazie alla tolleranza di cinque giorni e alla coincidenza del termine con un giorno festivo, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
Le rate successive dovranno essere versate secondo le scadenze indicate nel piano contenuto nella “Comunicazione delle somme dovute”, disponibile anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Il mancato, parziale o tardivo versamento comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata. Le somme eventualmente versate saranno considerate a titolo di acconto sul debito residuo.
Soggetti riammessi
Per i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate e riammessi entro il 30 aprile 2025, il termine per il pagamento della prima (o unica) rata è fissato al 5 agosto 2025.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 il nuovo piano, che prevede:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- oppure pagamento in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenze fissate al 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Anche per queste rate si applica la tolleranza di cinque giorni.
- Cos’è la Rottamazione-quater
La definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022 si applica ai debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il contribuente è tenuto a versare:
- solo il capitale;
- le spese di notifica e procedura esecutiva.
Non sono dovuti:
- interessi iscritti a ruolo;
- sanzioni;
- interessi di mora;
- aggio.
Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie o previdenziali (es. violazioni del Codice della strada), sono esclusi gli interessi, le maggiorazioni, gli interessi di mora e l’aggio.
Rientrano nella misura anche:
- carichi non ancora notificati;
- carichi rateizzati o sospesi;
- carichi oggetto di precedenti definizioni decadute.
I carichi di enti previdenziali privati rientrano solo se l’ente ha deliberato entro il 31 gennaio 2023 e ha trasmesso e pubblicato la relativa delibera.
Enti aderenti: CNPA Forense, ENPAB, CNPR, ENPAV, INPGI.
- Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
- tramite il servizio “Paga online”;
- attraverso canali telematici di banche, Poste Italiane e PSP aderenti a pagoPA;
- con i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”;
- presso sportelli fisici (su appuntamento).
È inoltre disponibile il servizio di domiciliazione bancaria, attivabile dall’area riservata.
Il contribuente deve:
- indicare l’IBAN;
- fornire autorizzazione e dati richiesti;
- attendere conferma via e-mail.
In assenza di conferma entro 10 giorni prima della scadenza, il pagamento va effettuato con altre modalità.
- Selezione dei carichi da estinguere
Il servizio “ContiTu” consente di:
- selezionare le cartelle da pagare;
- ottenere moduli aggiornati;
- ricalcolare importi e rate su base selettiva.
Il piano può essere modificato fino a tre volte.
Ogni rata deve essere integralmente versata entro la scadenza per evitare la decadenza dalla definizione agevolata.
- Addebito in conto corrente
L’addebito diretto è attivabile:
- presso sportelli;
- online, tramite il servizio “Attiva/revoca mandato SDD”.
Il sistema invia una e-mail di presa in carico e una seconda comunicazione di conferma. In mancanza della conferma entro 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza, il pagamento dovrà avvenire con altre modalità.
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