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Rottamazione quinquies

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Con la Legge di Bilancio 2026 la rottamazione quinquies entra finalmente nella fase operativa. Il passaggio decisivo è l’attivazione, sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, del servizio online dedicato alla presentazione della domanda: l’avvio è previsto entro il 21 gennaio 2026, data che segna, di fatto, l’inizio della finestra utile per chi intende valutare la definizione agevolata delle cartelle.

È importante chiarire subito un punto: non si tratta di una sanatoria generalizzata. La rottamazione quinquies nasce con un perimetro più selettivo rispetto a precedenti edizioni e si concentra, in via principale, su debiti che derivano da omessi versamenti. In cambio, però, offre un vantaggio concreto: la possibilità di arrivare a un piano di pagamento lungo fino a nove anni, con azzeramento di sanzioni e interessi nei limiti previsti e con una dilazione a tasso calmierato, fissata al 3% annuo.

Come funziona: la logica della misura

La rottamazione quinquies, in sostanza, consente di chiudere i carichi ammessi pagando quanto dovuto secondo regole più favorevoli rispetto al regime ordinario. Prima di aderire, tuttavia, occorre fare due passaggi in sequenza: capire se il debito rientra tra quelli agevolabili e, solo dopo, decidere se procedere con il saldo in unica soluzione oppure con la rateizzazione.

Questa scelta non è solo “tecnica”: incide direttamente sulla sostenibilità dell’impegno finanziario nei mesi successivi. Proprio per questo conviene arrivare all’apertura del portale con una situazione chiara, avendo già ricostruito l’elenco delle cartelle e la loro origine.

Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies

Il cuore della misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e collegati, appunto, a omessi versamenti. In particolare, rientrano:

  • le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • le somme emerse dai controlli automatizzati e formali, ossia quelli disciplinati dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;
  • i contributi previdenziali dovuti all’INPS per omessi versamenti, con una precisazione rilevante: sono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Questo impianto conferma la natura “mirata” della quinquies: la misura è costruita soprattutto per regolarizzare posizioni che nascono da mancati pagamenti, più che per chiudere contestazioni sostanziali legate ad accertamenti di merito.

Le esclusioni: cosa resta fuori

La principale linea di esclusione riguarda, appunto, i debiti che derivano da accertamenti sostanziali: in linea generale, queste posizioni non rappresentano il bersaglio primario della rottamazione quinquies.

Restano inoltre fuori i contributi dovuti alle Casse di previdenza private e, più in generale, tutte le partite che non rientrano nelle tipologie espressamente individuate dalla norma. È un punto da tenere presente perché molte situazioni “di confine” possono creare aspettative errate: qui l’elemento decisivo è la natura del carico e la sua riconducibilità alle fattispecie ammesse.

Multe e tributi locali: attenzione all’ente creditore

Un capitolo a parte riguarda multe stradali e tributi comunali. Per le sanzioni, in genere rientrano quelle elevate da enti statali (ad esempio Polizia Stradale o Carabinieri), mentre per le multe della polizia locale la possibilità di rientrare nella definizione agevolata dipende dalle scelte dell’ente creditore e dalle modalità con cui il credito è stato affidato alla riscossione.

Per IMU e TARI non esiste un automatismo nazionale: l’adesione alla definizione agevolata può variare in base a delibere e procedure degli enti territoriali. Tradotto in pratica: prima di dare per scontato lo “sconto”, bisogna verificare con precisione chi è titolare del credito e che tipo di carico si sta trattando.

Scadenze: le date chiave da non perdere

Il calendario è scandito da tre snodi principali, che sono anche i riferimenti operativi per pianificare correttamente l’adesione:

  • 21 gennaio 2026: pubblicazione del servizio online e delle istruzioni sul portale AdER;
  • 30 aprile 2026: termine ultimo per presentare la domanda;
  • 31 luglio 2026: scadenza per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.

Chi sceglie la rateizzazione può arrivare fino a 54 rate bimestrali, distribuite in nove anni. Dal 1° agosto 2026 sulle somme rateizzate si applica un interesse del 3% annuo. Nel 2026, per chi paga a rate, dopo il primo appuntamento del 31 luglio sono previste ulteriori scadenze al 30 settembre e al 30 novembre.

Cosa succede dopo la domanda: gli effetti immediati

La presentazione della domanda non è un atto “neutro”: produce effetti rilevanti già prima del pagamento. In particolare, si attivano meccanismi di tutela e sospensione che incidono sulla gestione del debito, tra cui:

  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • lo stop ai pagamenti derivanti da precedenti rateizzazioni fino al 31 luglio 2026;
  • il blocco di nuovi fermi amministrativi, ipoteche e procedure esecutive;
  • la sospensione delle azioni esecutive in corso (salvo primo incanto con esito positivo);
  • effetti di regolarità utili per rimborsi PA, DURC e pagamenti pubblici, secondo le regole previste.

Se sono pendenti giudizi sulle cartelle oggetto di rottamazione, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare al contenzioso, che viene sospeso nelle more del pagamento.

Decadenza: perché la regolarità è decisiva

La rottamazione quinquies funziona solo a condizione di rimanere puntuali. In caso di mancato pagamento oltre i limiti di tolleranza previsti, scatta la decadenza e si perdono i benefici. Le somme eventualmente già versate restano acquisite come acconto, ma la posizione torna a essere gestita secondo le regole ordinarie, con l’effetto di vanificare lo “sconto” ottenuto.

Come presentare l’istanza e come prepararsi

La domanda si presenta esclusivamente online, tramite SPID, CIE o CNS. Prima di accedere al portale, il consiglio operativo è semplice: arrivare preparati. Conviene recuperare l’elenco completo delle cartelle, controllare l’origine del debito e l’ente creditore, e fare una valutazione realistica dell’impatto finanziario tra saldo e rate, soprattutto in presenza di più carichi.

In questa fase, la differenza la fa l’ordine: chi ricostruisce bene le posizioni e comprende cosa rientra (e cosa no) evita errori, aspettative errate e, soprattutto, aderisce solo quando la misura è davvero vantaggiosa e sostenibile nel tempo.

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