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Ruolo, deleghe e limiti dell’amministratore delegato in una S.p.A.
Nella società per azioni la gestione dell’impresa spetta agli amministratori. L’art. 2380-bis c.c. stabilisce che la gestione si svolge nel rispetto dell’art. 2086, comma 2, c.c., e compete esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
All’interno di questo modello collegiale può essere nominato uno o più amministratori delegati. L’amministratore delegato, o AD, è quindi un componente del consiglio di amministrazione al quale vengono attribuite specifiche funzioni gestorie. Non si tratta di un organo autonomo e separato dal consiglio, ma di un soggetto che esercita poteri delegati nell’ambito e nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto, dall’assemblea e dal consiglio di amministrazione.
La delega di funzioni è ammessa solo se lo statuto o l’assemblea lo consentono. In tal caso, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo oppure a uno o più dei suoi componenti.
Ne deriva che l’amministratore delegato deve essere necessariamente un membro del consiglio di amministrazione. La delega non può essere conferita a un soggetto esterno al consiglio, anche se la società può naturalmente attribuire procure o incarichi operativi a dirigenti, direttori generali o procuratori speciali.
La decisione di attribuire la delega spetta al consiglio di amministrazione, il quale deve determinare il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri conferiti. La delega dovrebbe quindi essere formulata in modo chiaro, indicando quali atti l’amministratore delegato può compiere, entro quali limiti economici, con quali procedure interne e con quali obblighi informativi verso il consiglio.
Le deleghe possono riguardare una parte più o meno ampia della gestione societaria. Nella prassi, all’amministratore delegato possono essere attribuiti poteri in materia commerciale, finanziaria, organizzativa, contrattuale, lavoristica, bancaria o di rappresentanza verso terzi.
Il consiglio, tuttavia, conserva un ruolo centrale. L’art. 2381 c.c. prevede che il consiglio possa sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciò significa che la delega non priva il consiglio del potere di controllo, indirizzo e intervento sulla gestione.
L’amministratore delegato, a sua volta, deve curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Deve inoltre riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e comunque almeno ogni sei mesi, sull’andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo compiute dalla società e dalle controllate.
Non tutte le funzioni del consiglio di amministrazione possono essere delegate. L’art. 2381 c.c. individua alcune attribuzioni non delegabili, richiamando espressamente gli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.
In termini pratici, restano riservate al consiglio, tra le altre, materie come la redazione del bilancio, alcune decisioni in tema di aumento di capitale, gli adempimenti in caso di perdite rilevanti, nonché la predisposizione dei progetti di fusione e scissione.
A questi limiti legali si aggiungono i limiti statutari e quelli stabiliti dalla delibera consiliare di delega. Ad esempio, il consiglio può prevedere che l’amministratore delegato possa stipulare contratti solo entro un determinato importo, assumere personale entro certe soglie, compiere operazioni bancarie entro specifici massimali o richiedere una preventiva autorizzazione per operazioni straordinarie.
La presenza di un amministratore delegato non trasforma il consiglio in un organo meramente formale. Il consiglio conserva il dovere di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esaminare i piani strategici, industriali e finanziari quando predisposti e valutare il generale andamento della gestione sulla base delle relazioni degli organi delegati.
Gli amministratori non delegati, inoltre, sono tenuti ad agire in modo informato e possono chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Il sistema delineato dal Codice civile è quindi fondato su un equilibrio: l’amministratore delegato gestisce operativamente le materie delegate, mentre il consiglio mantiene funzioni di indirizzo, controllo e supervisione.
Un profilo sempre più rilevante riguarda gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.
Nella S.p.A. con amministratore delegato, l’AD ha un ruolo operativo centrale nella cura di tali assetti. Tuttavia, il consiglio non può disinteressarsene: deve valutarne l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati. La delega, quindi, non elimina la responsabilità del consiglio, ma distribuisce funzioni e obblighi secondo il modello previsto dall’art. 2381 c.c.
Un limite importante ai poteri dell’amministratore delegato riguarda le situazioni di interesse personale. L’art. 2391 c.c. stabilisce che l’amministratore deve informare gli altri amministratori e il collegio sindacale di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione, precisandone natura, termini, origine e portata. Se si tratta di amministratore delegato, egli deve anche astenersi dal compiere l’operazione e investire della stessa l’organo collegiale.
Questa regola è particolarmente significativa: l’AD, pur essendo titolare di poteri gestori, non può procedere autonomamente quando versi in conflitto o comunque in una situazione di interesse rilevante. L’operazione deve essere rimessa al consiglio, che dovrà motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza dell’operazione per la società.
L’amministratore delegato risponde verso la società per l’inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. L’art. 2392 c.c. prevede che gli amministratori debbano adempiere tali doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri, salvo che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori.
La delega, dunque, incide anche sul regime della responsabilità. L’amministratore delegato risponde in modo diretto per le funzioni che gli sono state attribuite. Gli altri amministratori, pur non essendo responsabili automaticamente per ogni atto compiuto dall’AD, devono comunque vigilare secondo il modello dell’art. 2381 c.c., agire informati e intervenire quando siano a conoscenza di fatti pregiudizievoli.
È opportuno distinguere la delega gestoria dalla rappresentanza della società. La delega riguarda il riparto interno delle competenze amministrative; la rappresentanza riguarda invece il potere di impegnare la società verso i terzi.
Nella prassi, l’amministratore delegato riceve spesso anche la rappresentanza sociale, generale o limitata. Tuttavia, i due piani non coincidono necessariamente. Un soggetto può avere poteri interni di gestione ma non pieni poteri rappresentativi, oppure può ricevere una procura per determinati atti senza essere amministratore delegato. Per evitare incertezze, delibere, statuto, iscrizioni nel Registro delle imprese e procure devono essere coerenti tra loro.
L’amministratore delegato è una figura centrale nella governance della S.p.A., soprattutto nelle società di maggiori dimensioni, dove la gestione quotidiana richiede rapidità decisionale e continuità operativa. La sua funzione consiste nell’esercitare, entro i limiti ricevuti, una parte delle attribuzioni del consiglio di amministrazione.
La delega, però, non comporta uno svuotamento del ruolo del consiglio. Il consiglio determina contenuto e limiti della delega, può impartire direttive, può avocare operazioni e deve valutare l’andamento della gestione e l’adeguatezza degli assetti societari. L’amministratore delegato, dal canto suo, deve operare con diligenza, rispettare i limiti della delega, informare periodicamente consiglio e collegio sindacale, astenersi in caso di interesse personale e curare l’adeguatezza dell’organizzazione societaria.
In sintesi, l’AD non è un “dominus” assoluto della società, ma un amministratore investito di poteri specifici, esercitati sotto il controllo del consiglio e nel rispetto della legge, dello statuto e dell’interesse sociale.
