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Amministrazione e rappresentanza della società in nome collettivo (S.n.c.)
La società in nome collettivo (S.n.c.) è una delle forme più semplici di società di persone previste dal Codice Civile italiano. La caratteristica principale è la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.
Un aspetto centrale per il corretto funzionamento di una S.n.c. è la disciplina dell’amministrazione e della rappresentanza della società.
L’amministrazione consiste nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa sociale: decisioni, contratti, rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, investimenti.
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, si applicano le regole dettate dal Codice Civile per le società semplici (artt. 2257–2261 c.c.), che si estendono anche alle S.n.c. salvo disposizioni specifiche.
L’amministrazione può essere:
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Congiunta: tutti i soci amministratori devono agire insieme; ogni decisione richiede l’unanimità o la maggioranza.
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Disgiunta: ciascun socio amministratore può agire separatamente; le decisioni sono valide anche se prese da un solo socio, salvo opposizione degli altri.
L’atto costitutivo può indicare anche una ripartizione di compiti o limitare l’amministrazione a uno o più soci.
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Se nominati nell’atto costitutivo → revoca solo per giusta causa, con decisione dell’autorità giudiziaria su richiesta degli altri soci.
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Se nominati successivamente → possono essere revocati a maggioranza anche senza giusta causa.
La rappresentanza è il potere di agire in nome e per conto della società nei confronti dei terzi (firmare contratti, assumere obbligazioni, ecc.).
Secondo l’art. 2298 c.c., i soci amministratori sono anche rappresentanti legali della società, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Attenzione: la rappresentanza può essere limitata o esclusa per alcuni soci, ma le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro delle Imprese.
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Se l’amministrazione è disgiunta, ogni amministratore ha anche il potere di rappresentare la società separatamente.
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Se è congiunta, occorre la firma congiunta di due o più amministratori per la validità dell’atto.
I soci amministratori rispondono verso la società:
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per violazione dei doveri di diligenza, fedeltà e correttezza (art. 2260 c.c.),
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per danni causati da atti illeciti o contrari allo statuto.
Tutti i soci, anche non amministratori, rispondono solidalmente e illimitatamente verso i creditori sociali (art. 2291 c.c.).
La corretta impostazione delle regole di amministrazione e rappresentanza in una società in nome collettivo è cruciale per garantire efficienza gestionale, tutela dei soci e chiarezza nei rapporti con i terzi.
Una redazione attenta dell’atto costitutivo è fondamentale per:
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stabilire chi gestisce e rappresenta l’impresa,
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evitare conflitti interni,
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garantire la trasparenza e la certezza nei rapporti con l’esterno.
