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Concordato Preventivo Biennale: come calcolare correttamente le rettifiche del reddito ed evitare errori
Nel Concordato Preventivo Biennale (CPB) il reddito rilevante non coincide con quello dichiarato. La normativa impone una serie di rettifiche obbligatorie per eliminare le componenti straordinarie e determinare il cosiddetto “reddito normalizzato”, base sia per la proposta dell’Agenzia delle Entrate sia per la tassazione del biennio concordatario.
La corretta determinazione del reddito rappresenta uno degli aspetti più delicati del Concordato Preventivo Biennale 2026-2027. Un errore nella fase di calcolo può incidere sulla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate e, nei casi più gravi, comportare la decadenza dal concordato.
Per questo motivo è fondamentale conoscere quali componenti devono essere escluse dal reddito ordinario e quali, invece, continuano a rilevare ai fini del CPB.
Il reddito concordato non coincide con quello fiscale
Uno dei principi cardine del Concordato Preventivo Biennale è che il reddito preso come riferimento non corrisponde automaticamente al reddito risultante dalla dichiarazione.
Prima di essere utilizzato, infatti, deve essere normalizzato, eliminando tutte quelle componenti che hanno carattere straordinario e che potrebbero alterare la reale capacità reddituale del contribuente.
L’obiettivo del legislatore è quello di costruire il concordato su un reddito che rappresenti l’andamento ordinario dell’attività economica, senza gli effetti di eventi eccezionali, positivi o negativi.
Lo stesso criterio viene applicato sia al periodo d’imposta 2025, utilizzato come base per la formulazione della proposta, sia agli anni 2026 e 2027, durante i quali il reddito concordato determina la tassazione.
Perché è importante la normalizzazione del reddito
La logica del concordato è semplice: il Fisco intende formulare la propria proposta sulla base di un reddito che rifletta la normale attività dell’impresa o del professionista.
Se, ad esempio, nel 2025 viene realizzata una rilevante plusvalenza derivante dalla vendita di un bene strumentale, tale componente non rappresenta il reddito ordinario prodotto dall’attività e, pertanto, deve essere esclusa dal calcolo della base utilizzata per il concordato.
Lo stesso principio opera durante il biennio: le componenti straordinarie non vengono assorbite nel reddito concordato, ma incidono separatamente come rettifiche, aumentando o diminuendo la base imponibile.
Le rettifiche previste per le imprese
Per i soggetti che producono reddito d’impresa, l’articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024 individua in maniera tassativa le componenti che modificano il reddito concordato.
Tra le principali rientrano:
- plusvalenze e minusvalenze patrimoniali;
- sopravvenienze attive e passive;
- perdite su crediti;
- utili e perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali;
- maggiorazione del costo del personale dipendente;
- quote del nuovo iperammortamento previste dalla normativa a partire dal 2026.
Solo queste voci possono modificare il reddito rilevante ai fini del concordato.
Le rettifiche previste per i professionisti
Per i lavoratori autonomi la disciplina è contenuta nell’articolo 15 del D.Lgs. n. 13/2024.
Le rettifiche comprendono:
- plusvalenze e minusvalenze;
- corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di altri beni immateriali dell’attività professionale;
- redditi derivanti da partecipazioni;
- maggiorazione del costo del lavoro dipendente.
Diversamente dalle imprese, non trovano applicazione le disposizioni relative al nuovo iperammortamento.
L’elenco delle rettifiche è tassativo
Uno dei chiarimenti più importanti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguarda il carattere tassativo delle rettifiche.
Ciò significa che solo le componenti espressamente previste dalla legge possono modificare il reddito concordato.
Agevolazioni o variazioni fiscali non comprese nell’elenco, come il patent box residuo o i precedenti super e iperammortamenti, continuano a produrre effetti nella dichiarazione dei redditi, ma non incidono sul Concordato Preventivo Biennale.
Questo rappresenta un elemento fondamentale da considerare nella valutazione di convenienza dell’adesione.
Ricavi ordinari e sopravvenienze attive: una distinzione decisiva
Tra gli aspetti più delicati vi è la corretta qualificazione delle componenti positive.
Nel concordato la differenza tra un ricavo ordinario e una sopravvenienza attiva può incidere significativamente sul carico fiscale.
I ricavi ordinari rientrano infatti nel reddito concordato e vengono assorbiti dalla tassazione già definita.
Le sopravvenienze attive, invece, costituiscono rettifiche e si aggiungono al reddito concordato, aumentando la base imponibile.
Per questo motivo è indispensabile effettuare una corretta classificazione secondo i criteri forniti dall’Agenzia delle Entrate e dalla prassi amministrativa.
Come vengono trattate le plusvalenze rateizzate
Particolare attenzione deve essere riservata alle plusvalenze oggetto di rateizzazione.
Nel corso del biennio concordatario rileva esclusivamente la quota fiscalmente imputabile al singolo esercizio e non l’intera plusvalenza originaria.
Occorre inoltre ricordare che, dal 2026, la possibilità di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali è stata eliminata, mentre continua ad applicarsi alle plusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda.
Il reddito minimo resta pari a 2.000 euro
Anche dopo l’applicazione di tutte le rettifiche previste dalla normativa, il reddito concordato non può comunque essere inferiore a 2.000 euro.
La soglia rappresenta un limite inderogabile sia per il reddito d’impresa sia per quello di lavoro autonomo.
Nella determinazione del reddito rilevante devono inoltre essere considerati anche gli eventuali componenti positivi dichiarati volontariamente per migliorare il punteggio ISA dell’anno precedente al concordato.
Attenzione alla compilazione del rigo P04
Uno degli adempimenti più delicati riguarda la compilazione del rigo P04 del modello di adesione.
In tale rigo deve essere indicato il reddito rilevante determinato dopo l’applicazione delle rettifiche previste dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024.
Una determinazione non corretta della base reddituale può compromettere la validità della proposta e, qualora la differenza tra reddito corretto e dichiarato superi il 30% del reddito concordato, può determinare la decadenza dal regime.
Conclusioni
Il sistema delle rettifiche previsto dal Concordato Preventivo Biennale costituisce uno degli elementi più tecnici dell’intera disciplina.
La corretta distinzione tra reddito ordinario e componenti straordinarie, il rispetto dell’elenco tassativo delle rettifiche e la precisa compilazione del modello di adesione rappresentano passaggi fondamentali per evitare errori che potrebbero compromettere i benefici del concordato.
Prima di aderire al CPB è quindi opportuno effettuare una verifica approfondita della composizione del reddito, simulando gli effetti delle rettifiche previste dalla normativa e valutando attentamente la convenienza dell’adesione alla luce delle specifiche caratteristiche dell’attività esercitata.
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