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Holding industriale: fiscalità e principali adempimenti dichiarativi

Con l’avvicinarsi delle scadenze fiscali, è importante dedicare attenzione al regime applicabile alle holding industriali, società che, pur redigendo il bilancio secondo le regole civilistiche e i principi contabili OIC, presentano alcune peculiarità sia sotto il profilo tributario sia con riferimento agli adempimenti comunicativi.

Quando una società può essere qualificata come holding?

Non è sufficiente detenere delle partecipazioni per essere automaticamente considerati una holding. La qualificazione fiscale richiede il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 162-bis del TUIR, che individua le società di partecipazione non finanziaria come quelle che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Nel caso dell’attività svolta in via esclusiva non sorgono particolari problemi interpretativi. Più delicata è invece la verifica del requisito della prevalenza.

Quest’ultimo viene accertato facendo riferimento all’ultimo bilancio approvato e, in particolare, alla composizione dell’attivo patrimoniale. Occorre verificare se il valore delle partecipazioni detenute, unitamente agli altri rapporti economici con le società partecipate (ad esempio, i finanziamenti concessi), rappresenti oltre il 50% del totale dell’attivo.

È opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini di tale verifica, assumono rilevanza esclusivamente le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Restano invece escluse quelle contabilizzate nell’attivo circolante.

Le peculiarità IRAP delle holding industriali

Una volta accertata la qualificazione della società come holding ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR, occorre prestare particolare attenzione al trattamento IRAP.

Rispetto alle ordinarie società industriali, le holding presentano infatti due principali peculiarità:

  • l’applicazione di un’aliquota IRAP maggiorata, la cui misura varia in funzione della Regione competente;
  • l’inclusione nella base imponibile degli interessi attivi e degli interessi passivi.

Se l’aliquota maggiorata costituisce certamente un elemento meno favorevole, l’inclusione delle componenti finanziarie può produrre effetti differenti a seconda della struttura economica della società. In presenza di oneri finanziari superiori agli interessi attivi, infatti, la base imponibile potrebbe risultare ridotta.

Le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria

Tra gli adempimenti più rilevanti per le holding industriali rientrano le comunicazioni all’Anagrafe dei rapporti tributari.

Il termine ordinario per l’invio coincide con l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Alcuni chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria hanno tuttavia aperto a un’interpretazione più elastica, consentendo di ritenere tempestiva la comunicazione effettuata entro il mese successivo alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale soluzione risulta particolarmente significativa per le società di persone che non sono tenute al deposito del bilancio.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda le modalità di trasmissione: l’adempimento deve essere effettuato direttamente dalla holding e non può essere delegato a un intermediario abilitato, come avviene invece per la presentazione del modello Redditi.

Gli adempimenti preliminari

Per poter effettuare correttamente le comunicazioni richieste, la holding deve preventivamente dotarsi degli strumenti necessari, tra cui:

  • l’accreditamento della PEC presso il sistema dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’abilitazione al servizio SID (Sistema di Interscambio Dati);
  • l’ottenimento dei certificati di firma elettronica rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.

Solo una volta completati tali passaggi sarà possibile procedere all’invio delle comunicazioni obbligatorie.

Quali rapporti devono essere comunicati?

Le holding sono tenute a comunicare diverse tipologie di rapporti rilevanti sotto il profilo fiscale, tra cui:

  • le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • i finanziamenti ricevuti dai soci;
  • i finanziamenti concessi alle società partecipate;
  • le garanzie ricevute o prestate;
  • gli eventuali rapporti di cash pooling all’interno del gruppo.

La corretta gestione di tali adempimenti assume particolare importanza al fine di evitare contestazioni e possibili sanzioni amministrative.

Il trattamento IVA delle holding

Anche sotto il profilo IVA occorre svolgere alcune valutazioni preliminari.

La normativa prevede infatti che il semplice possesso di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, finalizzato esclusivamente alla percezione di dividendi, interessi o altri proventi, non costituisca attività commerciale rilevante ai fini IVA.

Tale principio trova applicazione quando il possesso delle partecipazioni non è accompagnato da strutture organizzative destinate allo svolgimento di attività finanziarie o di funzioni di direzione, coordinamento e gestione delle società partecipate.

Diversamente, qualora la holding svolga un’effettiva attività di gestione o presti servizi nei confronti delle partecipate, sarà necessario verificare la corretta qualificazione delle operazioni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e i conseguenti effetti sul diritto alla detrazione.

Considerazioni finali

La disciplina fiscale delle holding industriali richiede un’attenta analisi sia della struttura patrimoniale della società sia delle attività concretamente svolte. La verifica dei requisiti previsti dall’art. 162-bis del TUIR rappresenta il primo passaggio per individuare il corretto trattamento tributario.

Particolare attenzione deve inoltre essere riservata agli adempimenti comunicativi verso l’Anagrafe Tributaria, alla determinazione della base imponibile IRAP e alla valutazione della rilevanza IVA delle attività esercitate. Una gestione preventiva e consapevole di tali aspetti consente di ridurre il rischio di errori dichiarativi e di affrontare con maggiore serenità le scadenze fiscali annuali.

 

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