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Il procedimento di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale
La procedura di Liquidazione giudiziale è il rimedio liquidatorio della crisi d’impresa previsto dal CCII per l’imprenditore commerciale che versa in stato di insolvenza.
In tale procedura assume rilievo centrale l’“accertamento del passivo”: vale a dire la verifica dei crediti e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura, al fine di costituire lo “stato passivo” e consentire la successiva liquidazione dell’attivo e il riparto tra i creditori.
Questo procedimento garantisce alcune finalità fondamentali:
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assicurare la par condicio creditorum (uguaglianza tra creditori della stessa categoria);
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selezionare i crediti che effettivamente partecipano alla procedura e quelli che sono esclusi;
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garantire la certezza del passivo prima di realizzare l’attivo e ripartirlo.
Negli ultimi anni, in particolare con il d.lgs. 136/2024, sono state introdotte modifiche volte a rendere più rapido e semplificato il procedimento.
Il CCII dedica al procedimento di accertamento del passivo il Titolo V – “Liquidazione giudiziale”, Capo III – “Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale”.
Alcuni articoli centrali sono:
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art. 200 CCII – avviso ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
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art. 201 CCII – domanda di ammissione al passivo.
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art. 203 CCII – progetto di stato passivo (forma, contenuto, deposito, osservazioni).
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art. 205 CCII – comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo.
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Altre disposizioni utili: art. 233-234 CCII in tema di chiusura della liquidazione.
Il correttivo d.lgs. 136/2024 ha apportato modifiche puntuali alla disciplina dell’accertamento del passivo, in particolare per snellire il procedimento e potenziare il ruolo del liquidatore.
Di seguito, uno schema delle principali fasi del procedimento di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale.
Il curatore (o liquidatore) deve dare senza indugio avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili o immobili del debitore compresi nella liquidazione giudiziale. L’avviso deve indicare modalità, tempi per la presentazione della domanda, l’udienza fissata per la verifica dello stato passivo.
Il curatore può accedere a fonti informative anche estese, tramite dati e documenti già acquisiti dal debitore o dalla cancelleria in vista della procedura, nonché, in casi di scritture contabili incomplete, richiedere al giudice delegato l’accesso a banche dati specifiche.
I creditori – e anche i titolari di diritti su beni – presentano domanda di ammissione al passivo secondo le indicazioni di legge (art. 201 e ss. CCII).
Nel modulo della domanda occorre indicare il credito vantato, l’eventuale garanzia, l’eventuale privilegio, e allegare i documenti comprovanti. Possono essere presentate anche domande di rivendicazione o restituzione di beni che appartengono al patrimonio della procedura.
Le domande presentate tardivamente (oltre i termini stabiliti) possono essere ammesse solo in presenza di determinate condizioni. Ad esempio, la giurisprudenza e la dottrina parlano di “domande tardive” o “ultratardive”.
Una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, che comprende l’elenco dei creditori ammessi, con indicazione dei crediti ammessi o esclusi, e la distinzione tra diverse categorie (prededucibili, chirografari, privilegiati, ecc.).
Il progetto deve essere depositato in cancelleria almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo e deve essere trasmesso ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda.
I creditori possono presentare osservazioni scritte integrative al curatore fino a 5 giorni prima dell’udienza.
In udienza, il giudice delegato (o l’organo competente) esamina le domande e le osservazioni, decide su ciascuna domanda con provvedimento motivato (accoglimento, accoglimento con riserva, rigetto). Verranno anche discusse eventuali contestazioni del liquidatore o eccezioni rilevabili d’ufficio.
Al termine, viene emesso il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo: da quel momento l’elenco dei creditori ammessi e dei crediti è definitivo.
L’art. 205 CCII dispone che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, dia comunicazione ai ricorrenti e trasmetta copia del decreto a tutti i creditori ammessi.
Una volta accertato il passivo, si procede con la liquidazione dell’attivo e il riparto tra i creditori ammessi secondo l’ordine delle cause di prelazione (artt. 233-234 CCII).
La chiusura della procedura può avvenire anche in ipotesi in cui non siano state presentate domande o non vi sia attivo utile.
Il correttivo ha introdotto alcune modifiche in tema di accertamento del passivo, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficiente il procedimento. Ecco i principali punti.
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Il procedimento di formazione dello stato passivo viene affidato integralmente al liquidatore, con intervento del giudice delegato solo in sede di reclamo ex art. 133 CCII, diversamente dalla precedente previsione che attribuiva un ruolo più attivo al giudice delegato fin dalla prima fase.
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La disciplina del passivo (ex art. 273 CCII nella liquidazione controllata) è riscritta seguendo il modello della liquidazione coatta e affidando al liquidatore l’accertamento dei crediti, lasciando al giudice delegato la sola risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori.
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Semplificazioni procedurali, maggiore tempestività, ampliamento delle fonti informative a disposizione del curatore/liquidatore (banche dati, documenti del debitore) per accelerare la fase d’avviso e di verifica.
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In tema di chiusura della liquidazione giudiziale (art. 234 CCII), è prevista la possibilità di dichiarare la chiusura della procedura anche in presenza di crediti nei confronti di altre procedure, oppure in ipotesi in cui non sia stato acquisito attivo.
Tali modifiche pongono però alcune questioni critiche, rilevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza:
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Il maggiore potere decisionale del liquidatore potrebbe sollevare interrogativi in tema di contraddittorio e garanzia dei creditori.
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La nuova disciplina richiede un’attenta verifica delle modalità di accesso alle fonti informative e della tempestività dell’avviso ai creditori.
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La distinzione tra domande tardive o ultratardive richiede nuove interpretazioni alla luce delle modifiche.
Ecco alcuni punti pratici da considerare, utili sia per il liquidatore/curatore che per i creditori o terzi interessati:
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Il liquidatore deve predisporre l’avviso ai creditori (art. 200 CCII) immediatamente dopo l’accettazione dell’incarico, curando la completezza delle informazioni e l’indicazione dei tempi. Un ritardo può compromettere l’efficienza del procedimento.
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I creditori devono essere tempestivi: presentare la domanda al passivo con documentazione completa e – se possibile – entro i termini ordinari (come indicato in dottrina: “tardive” o “ultratardive”).
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Il liquidatore deve predisporre il progetto di stato passivo con cura, distinguendo correttamente tra le diverse categorie di creditori e illustrando motivazioni di esclusione o ammissione.
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In vista dell’udienza di verifica, creditori e terzi titolari di diritti devono esaminare il progetto e, se del caso, presentare osservazioni entro il termine di 5 giorni prima dell’udienza.
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Dopo il decreto di esecutività, il liquidatore deve comunicare ai creditori l’esito, secondo art. 205 CCII.
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Per i creditori: verificare attentamente l’ammissibilità del credito, la categoria (prededucibile, privilegiata, chirografaria) e la tempestiva insinuazione. In caso di rigetto o omissione, valutare la possibilità di reclamo o impugnazione.
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Per i terzi titolari di diritti su beni del debitore: la procedura consente la rivendicazione o restituzione dei beni, presentando domanda al passivo o separata.
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Monitorare la fase attiva della liquidazione: il fatto che lo stato passivo sia rappresentativo di tutti i creditori ammessi è fondamentale per la successiva ripartizione – errori o omissioni in questa fase possono compromettere i diritti dei creditori ammessi.
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Verificare le modifiche introdotte dal correttivo: in particolare la maggiore discrezionalità del liquidatore e l’effetto sui tempi e sulle modalità di accertamento del passivo.
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Infine, per la didattica o presentazione, è utile mostrare uno schema sinottico con le fasi, i termini e gli effetti (ammissione, rigetto, accoglimento, comunicazione, riparto).
Il procedimento di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale costituisce un passaggio strutturale e decisivo nella procedura di liquidazione dell’imprenditore insolvente: esso consente di definire il perimetro dei creditori e dei diritti da soddisfare, evitando incertezze nel corso della liquidazione dell’attivo e nel riparto.
Le recenti modifiche normative, con il d.lgs. 136/2024, vanno nella direzione della semplificazione e della maggiore rapidità, pur mantenendo garanzie per i creditori. Tuttavia, la loro operatività richiede un’attenta applicazione e un monitoraggio degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali emergenti.
Per un docente o per un professionista del settore (come nel suo caso) è opportuno evidenziare non solo la disciplina normativa, ma anche le ragioni della riforma, le criticità, e alcuni casi pratici (esempi di domande tardive, osservazioni, rigetto, reclamo) per rendere l’insegnamento più concreto.
