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Impatriati le novità nel decreto fiscale 2026
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 26 marzo 2026 un decreto-legge contenente misure urgenti in materia fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo e attualmente in fase di conversione in legge.
Tra le novità più rilevanti emerge un intervento mirato sul regime fiscale degli impatriati, con un chiarimento destinato ad avere un impatto significativo per i contribuenti che valutano il trasferimento della residenza in Italia.
Stop al cumulo tra agevolazioni: cosa cambia davvero
L’articolo 2 del decreto interviene su un aspetto finora rimasto ambiguo: la possibilità di cumulare il regime agevolato per i lavoratori impatriati con la flat tax per i neo-residenti.
La modifica non introduce nuovi benefici né elimina quelli esistenti, ma si limita a coordinare le norme già in vigore, rendendo esplicito un divieto che fino ad oggi risultava incompleto dal punto di vista tecnico.
In sostanza, viene definitivamente chiarito che:
- la flat tax per neo-residenti (300.000 euro annui sui redditi esteri)
- e il regime impatriati (vecchio o nuovo)
non possono essere utilizzati contemporaneamente.
I tre regimi coinvolti
Per comprendere la portata dell’intervento è fondamentale distinguere i tre istituti interessati:
1. Flat tax per neo-residenti
Si tratta del regime opzionale che consente ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (dopo almeno 9 anni all’estero negli ultimi 10) di applicare un’imposta sostitutiva forfettaria pari a 300.000 euro annui su tutti i redditi esteri.
È un regime pensato per contribuenti ad alta capacità patrimoniale e con rilevanti redditi prodotti fuori dall’Italia.
2. Vecchio regime impatriati
Previsto dal D.Lgs. 147/2015, è applicabile solo a chi ha trasferito la residenza entro il 2023. Garantiva importanti agevolazioni IRPEF sui redditi da lavoro.
3. Nuovo regime impatriati
Introdotto dal D.Lgs. 209/2023 e in vigore dal 2024, prevede un’esenzione del 50% del reddito da lavoro dipendente o autonomo, ma con requisiti più stringenti rispetto al passato.
Il “buco normativo” e la correzione del 2026
La normativa originaria prevedeva già l’incompatibilità tra flat tax e regime impatriati. Tuttavia, il divieto faceva riferimento esclusivamente al vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015), senza considerare il nuovo regime introdotto nel 2023.
Questo ha creato un vuoto normativo che, almeno in teoria, poteva consentire il cumulo tra flat tax e nuovo regime impatriati.
Il decreto-legge del 2026 interviene proprio su questo punto, estendendo esplicitamente il divieto anche al nuovo regime.
Decorrenza: attenzione alla data del trasferimento
Un aspetto cruciale riguarda la decorrenza della modifica.
Il divieto esplicito di cumulo si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2027.
Cosa significa in pratica?
- Trasferimento entro il 31 dicembre 2026
Rimane teoricamente aperta la possibilità di sfruttare il “vuoto normativo”. Tuttavia, si tratta di una posizione potenzialmente contestabile dall’Agenzia delle Entrate. - Trasferimento dal 1° gennaio 2027
Il divieto sarà pienamente operativo e non sarà più possibile sostenere alcuna interpretazione favorevole al cumulo.
Implicazioni operative per contribuenti e consulenti
Questa modifica rende fondamentale una valutazione preventiva accurata per chi sta pianificando un rientro in Italia.
In particolare:
- è necessario confrontare i due regimi (flat tax vs impatriati) in base alla situazione personale e reddituale;
- la tempistica del trasferimento diventa un elemento strategico;
- chi è indeciso tra il 2026 e il 2027 potrebbe valutare un’anticipazione del trasferimento, se sostenibile.
Decreto in fase di conversione
Va infine ricordato che il provvedimento è attualmente in vigore come decreto-legge e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Durante l’iter parlamentare non si possono escludere modifiche, anche se l’impianto della norma appare coerente con la logica sistematica dell’ordinamento fiscale.
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