Skip to content

La Segnalazione dell’Organo di Controllo ex art. 25-octies del Codice della Crisi d’Impresa

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), riformato ed entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022, introduce nuovi obblighi per gli organi di controllo delle imprese, come i collegi sindacali o i revisori legali.
Tra questi, un ruolo centrale è attribuito all’articolo 25-octies, che disciplina l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo in caso di rilevazione di fondati indizi di crisi.

L’art. 25-octies stabilisce che: “L’organo di controllo societario o il revisore legale dei conti devono segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi, indicando per iscritto le ragioni della segnalazione e fissando un termine entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle soluzioni individuate e sulle iniziative intraprese.”

Per “fondati indizi di crisi” si intendono quei segnali economico-finanziari che fanno presumere uno squilibrio non temporaneo, tali da compromettere la continuità aziendale.
Gli indicatori possono essere:

  • Perdite rilevanti e persistenti

  • Deterioramento del patrimonio netto

  • Difficoltà nel pagamento dei debiti verso fornitori o banche

  • Scarsa liquidità o tensione finanziaria

  • Inadempimenti nei confronti di fisco, INPS, o altri enti previdenziali

Il Codice fa riferimento anche agli indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) per supportare il controllo.

L’obiettivo della segnalazione non è sanzionatorio, ma preventivo: si vuole sollecitare tempestivamente l’organo amministrativo ad adottare le misure necessarie per risanare l’impresa o per attivare gli strumenti previsti dal Codice della Crisi (composizione negoziata, piani di ristrutturazione, ecc.).

  1. Rilevazione della crisi da parte dell’organo di controllo o del revisore;

  2. Segnalazione scritta all’organo amministrativo, specificando:

    • Gli elementi che fanno presumere la crisi;

    • Le motivazioni della segnalazione;

    • Il termine assegnato (non eccessivamente lungo) per riferire sulle misure adottate o da adottare.

  3. Attesa della risposta da parte dell’organo amministrativo.

Se l’organo di controllo omette di effettuare la segnalazione, può rispondere:

  • Civilmente, per danni subiti dai creditori o dalla società a causa dell’omessa vigilanza o intervento tempestivo;

  • Penalmente, nei casi in cui l’omissione si leghi a comportamenti dolosi o fraudolenti;

  • In sede di responsabilità disciplinare, nei confronti dei professionisti coinvolti.

La segnalazione di cui all’art. 25-octies si inserisce nel più ampio dovere di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dall’art. 2403 c.c. e dagli articoli 14 e 15 del Codice della Crisi.
Non è un potere discrezionale, ma un dovere giuridico specifico e positivo.

L’art. 25-octies rappresenta un tassello fondamentale del sistema di allerta interna previsto dal Codice della Crisi.
Rende gli organi di controllo protagonisti nella prevenzione della crisi d’impresa, imponendo un ruolo attivo e non meramente notarile o formale.

L’efficacia di questo sistema dipende dalla capacità degli organi societari di collaborare in maniera trasparente e tempestiva per preservare la continuità aziendale e tutelare gli interessi di creditori, dipendenti e stakeholders.

Torna su