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Rimborsi da modello 730: il monte ritenute si amplia anche alle imposte sostitutive

Una FAQ dell’Agenzia delle Entrate amplia le possibilità di recupero dei rimborsi da assistenza fiscale per i sostituti d’imposta. Tra le somme compensabili nel modello F24 rientrano anche diverse imposte sostitutive sulle retribuzioni, con importanti benefici operativi per i datori di lavoro.

La gestione dei rimborsi derivanti dal modello 730 rappresenta ogni anno uno degli adempimenti più delicati per i sostituti d’imposta. Quando dalla dichiarazione emerge un credito a favore del lavoratore, infatti, è il datore di lavoro ad anticipare l’importo direttamente nella busta paga, recuperando successivamente le somme attraverso la compensazione nel modello F24.

Con la FAQ pubblicata il 31 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento destinato ad avere un impatto concreto sull’operatività di imprese, enti e professionisti che svolgono il ruolo di sostituto d’imposta.

Il documento chiarisce infatti che il cosiddetto “monte ritenute”, utilizzabile per recuperare i rimborsi erogati ai dipendenti, può comprendere anche alcune imposte sostitutive applicate su specifiche componenti della retribuzione.

Come funziona il rimborso del modello 730

Quando il modello 730 evidenzia un credito d’imposta, il rimborso non viene normalmente erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

È il sostituto d’imposta che provvede ad accreditare l’importo spettante al lavoratore nella prima retribuzione utile, anticipando quindi le somme necessarie.

Per evitare che tale anticipazione rimanga definitivamente a carico del datore di lavoro, la normativa consente di recuperare gli importi attraverso il modello F24, compensandoli con le imposte che il sostituto deve versare all’Erario.

Proprio l’individuazione delle somme utilizzabili in compensazione è stata oggetto del recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Fino ad oggi il recupero dei rimborsi veniva generalmente effettuato utilizzando:

  • le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente;
  • le addizionali regionale e comunale;
  • le somme trattenute ai dipendenti nell’ambito dei conguagli derivanti dall’assistenza fiscale.

La FAQ amplia però questa interpretazione, riconoscendo che nel monte ritenute possono essere ricomprese anche alcune imposte sostitutive applicate su particolari voci retributive.

Si tratta di un chiarimento interpretativo che aumenta le possibilità di compensazione disponibili per il sostituto d’imposta.

Quali imposte sostitutive possono essere utilizzate

L’Agenzia delle Entrate richiama, a titolo esemplificativo, le imposte sostitutive relative a:

  • premi di risultato e partecipazione agli utili d’impresa (ad esempio codice tributo 1053);
  • incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del settore privato soggetti al regime sostitutivo (codice 1075);
  • compensi legati al lavoro notturno, festivo, su turni o prestato nei giorni di riposo (codice 1076);
  • mance percepite dai lavoratori e assoggettate alla disciplina fiscale agevolata (codice 1067);
  • compensi per lavoro straordinario del personale infermieristico agevolato (codice 1069).

L’elenco riportato nella FAQ non ha carattere tassativo.

Secondo l’Agenzia, infatti, lo stesso principio può essere applicato anche ad altri codici tributo che dovessero essere istituiti in futuro, purché riguardino imposte sostitutive aventi finalità analoghe.

Un’interpretazione più ampia del concetto di “monte ritenute”

L’aspetto più significativo del chiarimento non riguarda tanto i singoli codici tributo quanto il principio generale affermato dall’Amministrazione finanziaria.

Le imposte sostitutive possono infatti essere assimilate alle ordinarie ritenute operate dal sostituto d’imposta ai fini del recupero dei crediti derivanti dall’assistenza fiscale.

Di conseguenza aumenta il volume delle somme che possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24.

Dal punto di vista finanziario ciò consente ai datori di lavoro di recuperare con maggiore facilità gli importi anticipati ai dipendenti, riducendo il rischio di temporanei esborsi di cassa.

Le conseguenze operative per imprese e sostituti d’imposta

Il chiarimento assume particolare importanza per le aziende che applicano frequentemente regimi di tassazione sostitutiva sulle retribuzioni.

Durante il periodo dei conguagli del modello 730 tali soggetti potranno infatti contare su una base più ampia di importi compensabili, rendendo più semplice la gestione dei rimborsi e migliorando la liquidità aziendale.

Pur non modificando la disciplina dell’assistenza fiscale, la FAQ introduce quindi una lettura più estensiva del concetto di monte ritenute, offrendo una soluzione interpretativa coerente con le esigenze operative dei sostituti d’imposta.

Conclusioni

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate rappresenta una novità di rilievo nella gestione dei rimborsi derivanti dal modello 730.

L’inclusione di numerose imposte sostitutive tra le somme utilizzabili per il recupero dei crediti attraverso il modello F24 amplia concretamente gli strumenti a disposizione dei sostituti d’imposta, semplificando le operazioni di conguaglio e riducendo l’impatto finanziario derivante dall’anticipazione dei rimborsi ai dipendenti.

Per imprese, consulenti del lavoro e professionisti si tratta di un’interpretazione destinata ad agevolare la gestione degli adempimenti fiscali e a rendere più efficiente il meccanismo di recupero delle somme anticipate nell’ambito dell’assistenza fiscale.

 

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