Una FAQ dell'Agenzia delle Entrate amplia le possibilità di recupero dei rimborsi da assistenza fiscale…

Start up innovative: la detrazione Irpef del 65% matura già al momento del versamento
Una novità di grande interesse per investitori e start up innovative arriva dalla risposta n. 137 dell’8 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity) possono beneficiare della detrazione Irpef del 65% prevista dall’articolo 29-bis del decreto legge n. 179/2012.
L’aspetto più rilevante riguarda il momento in cui nasce il diritto all’agevolazione fiscale: grazie alle modifiche normative introdotte nel 2024, la detrazione spetta già dal versamento delle somme alla società, senza dover attendere la successiva conversione in quote o azioni.
Cosa sono i contratti SAFE
Il SAFE è uno strumento di finanziamento sempre più utilizzato dalle start up innovative per raccogliere capitali.
Con questo contratto l’investitore versa una determinata somma alla società senza ricevere immediatamente una partecipazione societaria. In cambio ottiene il diritto a diventare socio in futuro, al verificarsi di specifici eventi previsti dall’accordo, come un aumento di capitale, l’ingresso di nuovi investitori o altre operazioni societarie.
A differenza di un finanziamento tradizionale:
- non sono previsti interessi;
- la società non ha l’obbligo di restituire il capitale;
- l’investitore assume fin dall’inizio il rischio economico dell’investimento.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello riguardava una start up innovativa intenzionata a raccogliere capitali attraverso contratti SAFE nel periodo compreso tra aprile 2026 e agosto 2027, ossia nei primi tre anni di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, requisito necessario per accedere alla detrazione maggiorata del 65% prevista dal regime “de minimis”.
Per ogni investimento la società aveva previsto una procedura articolata che comprendeva:
- verifica preventiva della disponibilità del plafond “de minimis” tramite la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- versamento mediante bonifico bancario con causale specifica riferita al contratto SAFE;
- iscrizione delle somme in una riserva patrimoniale destinata a un futuro aumento di capitale;
- rilascio della documentazione richiesta agli investitori;
- successiva conversione del SAFE in quote societarie attraverso un aumento di capitale.
I tre quesiti posti dal contribuente
La società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire tre aspetti fondamentali.
Il primo riguardava la natura giuridica del SAFE, chiedendo se potesse essere qualificato come un investimento “in convertendo” e quindi rientrare tra quelli agevolabili.
Il secondo concerneva il momento in cui gli investitori acquisiscono il diritto alla detrazione fiscale, domandando se fossero sufficienti il bonifico e l’iscrizione delle somme nella riserva patrimoniale oppure se fosse necessario attendere anche la delibera di aumento del capitale sociale.
Infine, la società chiedeva quali effetti producesse l’eventuale mancata conversione del SAFE in quote societarie oppure una conversione avvenuta dopo un lungo periodo di tempo.
La risposta dell’Agenzia: il SAFE è un investimento “in convertendo”
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il contratto SAFE possiede le caratteristiche proprie di un investimento in convertendo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, le somme versate confluiscono immediatamente nel patrimonio della start up e l’investitore assume fin da subito il rischio economico dell’operazione, mentre l’assegnazione delle quote sociali viene semplicemente rinviata a un momento successivo.
Di conseguenza, tali investimenti possono beneficiare della detrazione Irpef del 65% prevista dall’articolo 29-bis del Dl n. 179/2012.
Quando nasce il diritto alla detrazione
La risposta dell’Agenzia recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 193/2024, che hanno cambiato il momento di maturazione dell’agevolazione fiscale.
In passato, infatti, la detrazione spettava solo quando il finanziamento veniva convertito in capitale sociale.
Oggi, invece, il beneficio fiscale nasce già quando:
- l’investitore effettua il bonifico;
- le somme vengono effettivamente versate alla start up;
- gli importi sono iscritti in un’apposita riserva patrimoniale.
Non è quindi più necessario attendere la successiva conversione in quote o azioni.
Cosa accade se il SAFE non viene convertito
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda proprio l’eventuale mancata conversione del contratto.
L’Agenzia precisa che la detrazione resta valida anche se il cosiddetto “trigger event” previsto dal contratto non si verifica oppure se la riserva patrimoniale viene successivamente utilizzata per coprire le perdite della società.
Diversamente, il beneficio fiscale viene meno qualora le somme investite vengano restituite all’investitore, direttamente o indirettamente, prima del decorso del periodo minimo di mantenimento previsto dalla normativa.
Un cambio di prospettiva per investitori e start up
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un’importante conferma per l’ecosistema delle start up innovative.
Il riconoscimento del SAFE come investimento in convertendo e la possibilità di usufruire della detrazione già al momento del versamento rendono questo strumento ancora più attrattivo, semplificando l’accesso agli incentivi fiscali e favorendo la raccolta di capitali nelle fasi iniziali di sviluppo delle imprese innovative.
Le modifiche introdotte nel 2024 superano quindi la precedente impostazione contenuta nel decreto ministeriale 28 dicembre 2020, secondo cui il beneficio fiscale maturava soltanto con la conversione dell’investimento in capitale sociale, offrendo oggi maggiore certezza sia alle start up sia agli investitori.
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