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La domanda di liquidazione giudiziale su richiesta del debitore

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Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, consente all’imprenditore di chiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale. La legittimazione del debitore è prevista dall’art. 37, comma 2, CCII; l’art. 121 individua i presupposti della procedura, applicabile agli imprenditori commerciali insolventi che non possiedono congiuntamente i requisiti dell’impresa minore. Non è quindi sufficiente una generica difficoltà economica: occorre lo stato di insolvenza definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), ossia l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori.

La domanda si propone con ricorso al tribunale competente, individuato, di regola, in base al centro degli interessi principali del debitore, ai sensi dell’art. 27 CCII. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della richiesta e le conclusioni. Per le società, l’art. 40, comma 2, prevede che la domanda di liquidazione giudiziale sia sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza. Il comma 5 consente al debitore di stare in giudizio personalmente.

Il riferimento centrale per gli allegati è l’art. 39, commi 1 e 2, CCII. La documentazione comprende:

  • le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi o anni, oppure dell’intera attività se di durata inferiore, e le dichiarazioni IRAP e annuali IVA dei medesimi periodi;
  • i bilanci degli ultimi tre esercizi;
  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata con periodicità mensile;
  • un prospetto analitico delle attività, con la relativa stima;
  • un’idonea certificazione dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi;
  • l’elenco dei creditori, con importi dovuti, cause di prelazione e domicilio digitale, ove disponibile;
  • l’elenco dei soggetti titolari di diritti reali o personali sui beni posseduti dal debitore, specificando beni, titoli e domicilio digitale, ove disponibile.

Occorre inoltre depositare una relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti, richiamati dall’art. 94, comma 2. Rientrano, ad esempio, vendite immobiliari, concessioni di garanzie e transazioni.

La presentazione della domanda non determina automaticamente l’apertura della procedura: il tribunale deve accertarne i presupposti e pronunciarsi con sentenza ai sensi dell’art. 49 CCII. Il comma 5 esclude l’apertura quando i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro. Una documentazione completa e coerente permette al tribunale di valutare l’insolvenza e fornisce al curatore gli elementi necessari per ricostruire il patrimonio e le passività dell’impresa.

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