Dagli ultimi dati ISTAT emerge che a fronte di un leggero calo delle INP, Istituzioni…
Conferma misure protettive: ruolo e parere dell’Esperto
I presupposti richiesti per il provvedimento della conferma delle misure protettive e cautelari devono essere congruenti ai criteri di proporzionalità e idoneità. Questo significa che le misure devono essere applicate in ordine al rispetto dell’equilibrio degli interessi dei creditori e alla salvaguardia della continuità dell’azienda e dei posti di lavoro in modo da poter supportare le trattative per tentare il percorso di risanamento dell’impresa.
Il giudizio di conferma delle misure protettive e cautelari deve dunque basarsi sulla verifica della copiosa documentazione, che l’imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma telematica, conforme a quanto prescritto dagli articoli 17 e 19 CCI e sull’ identificazione di tre presupposti cardine, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e 19 comma 4 CCI:
- La presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario predisponenti alla crisi o all’insolvenza aziendale.
- La plausibilità di un percorso di risanamento dell’impresa.
- La funzionalità delle misure sollecitate per il successo delle trattative.
Il giudice, sentito il parere dell’esperto, dovrà pronunciarsi sull’adozione delle misure richieste tenendo in considerazione l’interesse dei creditori e l’interesse del debitore alla prosecuzione dell’attività d’impresa.
In questa fase assume un ruolo cruciale anche l’attività dell’Esperto nominato che, ai sensi dell’art. 19 c. 4 CCI deve rendere il proprio parere sulla funzionalità delle stesse al buon esito delle trattative;
Si specifica che il parere dell’esperto deve includere:
- Il controllo del deposito di tutta la documentazione prescritta e, di conseguenza, la congruità dei documenti depositati, in particolare del piano di risanamento e dell’attestazione dell’imprenditore circa la risanabilità dell’impresa.
- La valutazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile dell’impresa, in conformità all’articolo 2086 del codice civile (cosiddetti ‘adeguati assetti‘).
- la circostanza che risultino avviate trattative in corso con i creditori, descrivendo lo stato delle stesse.
- La considerazione dell’incidenza delle misure protettive sui diritti di terzi e che le stesse risultano funzionali allo svolgimento delle trattative ed al risanamento della crisi, potendo eventuali iniziative assunte da singoli creditori pregiudicare l’attuazione del piano proposto;
- un giudizio positivo riguardo alla effettiva e concreta fattibilità giuridica ed economica del piano ed a ritenere ragionevolmente perseguibile l’obiettivo del risanamento della crisi di impresa;
Inoltre, è fondamentale che l’esperto faccia chiarezza sulle attuali trattative e rapporti tra il debitore e i creditori destinatari dell’istanza specifica.
Il parere l’esperto deve anche valutare l’esito del test pratico e sulla risanabilità dell’impresa. Altra attività di estrema rilevanza da parte dell’Esperto è l’analisi approfondita del piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata per comprendere l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali.
Questa fase della procedura di composizione negoziata appare dunque delicata e complessa che riguarda la valutazione di diversi aspetti più strettamente tecnici e giuridici che coinvolgono una pluralità di attori coinvolti e interessi da tutelare e bilanciare. Per questo motivo la legge prevede espressamente che l’Esperto prima dell’accettazione dell’incarico deve valutare se la propria professionalità, competenza e disponibilità di tempo sia adeguata per seguire la procedura, eventualmente avvalendosi di un vero e proprio team e con organizzandosi con l’ausilio di altri professionisti come accade sovente negli incarichi di Curatela nelle procedure di liquidazione giudiziale.