Giovani Attività Professionali – Regione Lazio: una grande opportunità per i professionisti under 40
La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, ha pubblicato il bando Giovani Attività Professionali 2025. Con…

Con la pubblicazione del Decreto direttoriale del 24 aprile da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy MIMIT sono state definite regole e modelli necessari al nuovo adempimento per la comunicazione dei crediti 4.0.
In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:
L’articolo 6, comma 1, del decreto Agevolazioni stabilisce che è possibile usufruire dei crediti di imposta per:
Inoltre, le imprese soggette a comunicazione preventiva sono tenute a comunicare l’ammontare complessivo dell’investimento, la presunta ripartizione degli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni.
Di seguito sono riportati la quota parte di importi soggetti ad agevolazione fiscale rispetto all’investimento posto in essere:
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)
Dal 2023 al 2025
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati
funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
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