Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019,…
Rottamazione-quater: prossima rata prorogata al 9 giugno 2025
Per continuare a beneficiare della Definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022 (nota come “Rottamazione-quater”), è necessario versare la prossima rata in scadenza il 31 maggio 2025. Tuttavia, grazie ai 5 giorni di tolleranza stabiliti dalla normativa e considerando che la scadenza cade in prossimità di festività e fine settimana, il pagamento sarà considerato valido se effettuato entro lunedì 9 giugno 2025.
Le rate successive seguiranno le date previste nel piano personalizzato ricevuto con la “Comunicazione delle somme dovute”, consultabile anche online nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si precisa che il mancato pagamento, o un versamento incompleto o in ritardo, comporterà la perdita dei vantaggi previsti dalla Rottamazione-quater. In questo caso, quanto già pagato sarà considerato solo un acconto sul debito residuo, che resterà interamente da saldare.
Si riepilogano di seguito gli aspetti principali della Rottamazione quater.
1) Che cos’è la Rottamazione-quater
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi comprese le maggiorazioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La “Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’AdER nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Anche alcuni enti previdenziali privati possono far rientrare i propri carichi, purché abbiano deliberato e comunicato l’adesione entro il 31 gennaio 2023 (es. CNPA Forense, ENPAB, CNPR, ENPAV, INPGI).
2) Modalità di pagamento
Si possono pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” attraverso:
- il servizi “Paga online”
- i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA
- addebito diretto sul conto corrente (attivabile online o agli sportelli)
- utilizzando i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
- a sportello previo appuntamento.
3) Pagamento parziale: scegli quali cartelle saldare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell’intero importo dovuto, può scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso il servizio “ContiTU”.
Tale servizio consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare. Dopo aver compilato il form e selezionato le cartelle/avvisi che si intende pagare il sistema genererà nuovi moduli contenenti l’importo aggiornato.
Si ricorda che per ciascuna “Comunicazione delle somme dovute”, è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
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