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Dichiarazione IVA 2025: guida all’integrativa per l’anno d’imposta 2024.

La dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno d’imposta 2024, deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza, seppur con l’applicazione delle relative sanzioni.

Nel caso in cui un contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già inviata, le modalità variano a seconda che il termine di presentazione sia ancora in corso o già scaduto:


1) Correttiva nei termini (entro il 30 aprile)

Se l’integrazione o la rettifica avviene prima della scadenza del termine ordinario, è possibile presentare una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.


2) Dichiarazione integrativa (dal 2 maggio in poi)

Se il termine di presentazione è già scaduto, il contribuente può trasmettere una dichiarazione integrativa, sempre completa, secondo le stesse modalità della dichiarazione originaria.
È fondamentale che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata. A tal proposito, sono considerate valide anche quelle trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza, seppur soggette a sanzioni.


Casella “Dichiarazione integrativa”: come compilarla

Nel frontespizio della dichiarazione, la Casella “Dichiarazione integrativa” va compilata come segue:

  • Codice 1: per correzioni previste dall’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
    Corregge errori o omissioni (imponibile, debito d’imposta, eccedenza detraibile, ecc.).

  • Codice 2: per rettifiche sulla base di comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi della legge n. 190/2014, commi 634-636).
    L’Agenzia mette a disposizione del contribuente dati utili per correggere eventuali errori, anche dopo l’invio della dichiarazione.


Modalità di invio telematico

La dichiarazione IVA 2025 va inviata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente;

  • tramite un intermediario abilitato;

  • da parte di soggetti incaricati (es. Amministrazioni dello Stato);

  • tramite società appartenenti allo stesso gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. 322/1998).

La prova della trasmissione è fornita dalla ricevuta telematica rilasciata dal sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

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