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SCADENZE DEL 30.11.23: COSA SI PAGA?

Entro la data del 30 novembre 2023 va versata la seconda (o unica) rata degli acconti 2023 relativi alle imposte IRPEF, IRES, IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE), all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e per i contribuenti forfetari (Legge n. 190-2014) e ad altre imposte sostitutive.

  • Per quanto riguarda le imposte, ai fini del calcolo degli acconti resta, salva la possibilità per il contribuente di adottare per il calcolo degli acconti 2023, il metodo previsionale in luogo del metodo storico tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano all’applicazione delle sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta dovuta. Una grossa novità è stata introdotta con il decreto-legge 18 ottobre 2023 numero 145, dove si ha la possibilità di versare la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi entro il 16 gennaio 2024, o in cinque rate mensili a partire da tale data (l’intervento normativo vale solo per i versamenti in scadenza al 30 novembre 2023). Possono usufruire di questa possibilità di posticipare la seconda rata di acconto 2023 le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo di imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
  • L’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% sia che si tratti di persone fisiche che di società. Valgono pertanto le tabelle previste per l’IRPEF e per l’Ires e pertanto l’acconto non è dovuto se l’importo del rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES (anche nel caso di specie per i soggetti ISA l’acconto va versato in due rate del 50 %),
  • Anche i contribuenti che adottano il regime dei minimi e il regime forfetario e che hanno continuato tale regime anche nel 2023, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% se il rigo specifico del quadro LM supera i 52 euro.
  • Riguardo gli acconti IVIE e IVAFE L’acconto è dovuto se il rigo RW7(IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFE) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l’imposta IRPEF: acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

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