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Gli effetti del trasferimento d’azienda sui rapporti di lavoro: l’art. 191 del Codice della Crisi
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il legislatore ha riorganizzato organicamente la disciplina delle procedure concorsuali e della crisi d’impresa, dedicando particolare attenzione anche agli effetti occupazionali derivanti da operazioni di trasferimento d’azienda in contesto concorsuale.
L’articolo 191 CCII regola gli effetti del trasferimento d’azienda o di un suo ramo nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo con continuità indiretta. La norma rappresenta una deroga parziale all’art. 2112 c.c., che tutela ordinariamente la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda.
Nel contesto della crisi, l’art. 191 CCII consente una deroga ai principi di automaticità della continuità dei rapporti di lavoro previsti dal codice civile, purché:
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La cessione sia autorizzata dal tribunale;
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Sia funzionale alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla miglior soddisfazione dei creditori;
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Sia previsto nel bando o nell’offerta, e quindi noto e accettato dai soggetti interessati;
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Sia stato effettuato un confronto con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità previste dall’art. 47 della legge 428/1990.
In questi casi, il cessionario può selezionare i rapporti di lavoro da continuare, offrendo un margine di flessibilità importante per la salvaguardia della parte sana dell’impresa e per favorire operazioni di salvataggio o di ristrutturazione.
La facoltà selettiva attribuita al cessionario non è priva di limiti: l’art. 191 impone che la scelta dei rapporti da trasferire debba avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, e secondo criteri oggettivi e non discriminatori. In particolare, si dovranno considerare:
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Le esigenze funzionali dell’azienda o del ramo ceduto;
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La professionalità dei lavoratori;
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Le esigenze di continuità produttiva.
Inoltre, i lavoratori non trasferiti non perdono automaticamente il posto di lavoro, ma rientrano nella massa passiva e possono far valere i propri crediti secondo le regole della procedura.
L’art. 191 del Codice della Crisi rappresenta un punto di equilibrio tra l’interesse alla tutela occupazionale e le esigenze di efficacia delle procedure concorsuali. Introducendo flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro nei trasferimenti d’azienda in contesto di crisi, la norma mira a rendere più attrattive le operazioni di cessione, senza tuttavia azzerare le tutele minime per i lavoratori coinvolti.