Un emendamento denominato Decreto Omnibus mira ad inserire anche i redditi 2018-2022. Vediamo cosa contiene…
Adeguamento Rimanenze Magazzino 2024
L’adeguamento delle rimanenze di magazzino, previsto dalla legge di bilancio 2024, è stato definito ieri 24 giugno attraverso una pubblicazione del Mef.. Il decreto, atteso in Gazzetta Ufficiale, adegua i coefficienti di maggiorazione. Entro il 30 giugno occorre pagare l’imposta per l’adeguamento delle rimanenze di magazzino.
1) Cosa prevede l’Adeguamento Magazzino 2024
In questo decreto è previsto che gli esercenti di attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:
L’ adeguamento può essere effettuato attraverso due distinte modalità:
- eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi.
Questa modalità di adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato ed il valore eliminato.
- registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente:
tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.
Oltre a ciò, sarà possibile pagare l’imposta dovuta in 2 rate di pari importo.
2) I coefficienti 2024
Con il decreto MEF sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per calcolare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sulle diverse tipologie di redditi.
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:
- a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi non superiori a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
- b) e hanno dichiarato ricavi superiori a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
- c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi non superiori a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3.
3) I codici tributo 2024
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono con la Risoluzione n. 30/2024 i seguenti codici tributo:
- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.