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IRAP 2026: opzione per il calcolo da bilancio, effetti e regole per le società neocostituite
Il 2 novembre 2026 è scaduto il termine ordinario per esercitare l’opzione che consente alle società di persone in contabilità ordinaria di determinare la base imponibile IRAP secondo i criteri previsti per le società di capitali. Vediamo come funziona la scelta, quali effetti produce nel triennio 2026-2028 e quali regole si applicano alle società neocostituite e alle operazioni straordinarie.
IRAP 2026: come funziona l’opzione per il calcolo in base al bilancio
Le società di persone commerciali, come le società in nome collettivo (snc) e le società in accomandita semplice (sas), nonché i soggetti equiparati, che adottano la contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP applicando i criteri previsti per le società di capitali.
L’opzione, disciplinata dall’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, consente di determinare il valore della produzione netta sulla base delle risultanze del conto economico, tenendo conto delle esclusioni e delle rettifiche previste dalla normativa IRAP.
La scelta è vincolante per tre periodi d’imposta e si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio, salvo revoca.
Per il triennio 2026-2028, l’opzione doveva essere comunicata entro il 2 novembre 2026 attraverso la dichiarazione IRAP 2026.
Chi può scegliere il metodo IRAP da bilancio?
La possibilità di esercitare l’opzione riguarda esclusivamente le società di persone commerciali e i soggetti equiparati che adottano la contabilità ordinaria, sia per obbligo sia per scelta.
Sono invece esclusi i soggetti che operano in contabilità semplificata.
Un aspetto importante riguarda il vincolo di permanenza nel regime contabile.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 60/E del 2008 e da Assonime con la circolare n. 26/2008, la società che esercita l’opzione deve mantenere la contabilità ordinaria per l’intero triennio di validità della scelta.
Calcolo IRAP: differenze tra regime naturale e metodo da bilancio
Prima di esercitare l’opzione è importante valutare le differenze tra i due metodi di determinazione della base imponibile IRAP.
Le principali riguardano:
- Plusvalenze e minusvalenze: nel regime naturale delle società di persone, quelle relative ai beni strumentali e patrimoniali sono generalmente irrilevanti ai fini IRAP, mentre nel metodo da bilancio possono assumere rilevanza secondo la disciplina applicabile.
- Sopravvenienze attive e passive: il trattamento può variare in relazione al metodo adottato e alla natura dei componenti.
- Componenti positivi e negativi: nel regime naturale rilevano i componenti individuati dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997, secondo i criteri fiscali applicabili. Nel metodo da bilancio assumono invece rilievo le voci del conto economico individuate dall’articolo 5, con le esclusioni previste dalla normativa IRAP.
La scelta richiede quindi una valutazione complessiva, considerando non soltanto il singolo esercizio, ma l’intero periodo triennale di applicazione.
Scadenza del 2 novembre 2026: opzione e revoca
Il 2 novembre 2026 è scaduto il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IRAP 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
La scadenza ordinaria del 31 ottobre è stata differita al 2 novembre poiché il 31 ottobre 2026 cadeva di sabato.
Le società già operative che intendevano applicare il metodo da bilancio per il triennio 2026-2028 dovevano comunicare la scelta barrando la casella “Opzione” del rigo IS35 del modello IRAP 2026.
Le società che avevano esercitato l’opzione per il triennio 2023-2025 e intendevano tornare al regime naturale dal 2026 dovevano invece barrare la casella “Revoca” dello stesso rigo IS35.
La revoca vincola la società per almeno tre periodi d’imposta e si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio, salvo esercizio di una nuova opzione.
In assenza di revoca, l’opzione precedentemente esercitata si rinnova automaticamente.
Società neocostituite e operazioni straordinarie: come comunicare l’opzione
Una disciplina specifica riguarda le società neocostituite e i soggetti interessati da operazioni straordinarie che non possono comunicare l’opzione attraverso la dichiarazione IRAP, in quanto non ancora tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta dal quale intendono esercitare la scelta.
In questi casi occorre utilizzare il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 161213/2015.
La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale.
Esempio 1: società costituita il 1° giugno 2026
Consideriamo una snc in contabilità ordinaria costituita il 1° giugno 2026.
La società può scegliere di applicare il metodo IRAP da bilancio già dal primo periodo d’imposta, compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.
Per esercitare l’opzione con decorrenza dal 2026, la società doveva:
- Utilizzare il modello di comunicazione approvato con il provvedimento n. 161213/2015.
- Trasmettere telematicamente la comunicazione entro il 2 novembre 2026.
- Applicare il metodo scelto per il triennio 2026-2028.
La prima dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2026 sarà invece presentata nel 2027.
Esempio 2: società costituita dopo il 2 novembre 2026
Consideriamo una snc costituita il 15 novembre 2026.
Anche in questo caso è possibile scegliere il metodo IRAP da bilancio fin dal primo periodo d’imposta, compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2026.
Poiché la costituzione avviene dopo la scadenza ordinaria del 2 novembre 2026, la società potrà comunicare l’opzione attraverso il modello approvato con il provvedimento n. 161213/2015 entro il 2 novembre 2027, primo termine utile successivo alla costituzione, secondo il calendario ordinario attualmente previsto.
È importante precisare che, per applicare il metodo da bilancio già dal 2026, non sarà sufficiente esercitare l’opzione attraverso la dichiarazione IRAP 2027.
Una scelta effettuata esclusivamente in tale dichiarazione comporterebbe infatti:
- L’applicazione del regime naturale per il periodo d’imposta infrannuale 2026.
- L’applicazione del metodo da bilancio a partire dal 2027, con validità per il triennio 2027-2029.
La modalità di comunicazione incide quindi direttamente sulla decorrenza dell’opzione.
Perché è importante valutare la convenienza dell’opzione IRAP
La scelta del metodo di determinazione della base imponibile IRAP può influenzare il carico fiscale della società per più esercizi.
Per questo motivo, la valutazione di convenienza dovrebbe considerare:
- La composizione dei ricavi e dei costi aziendali.
- La presenza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze.
- Le differenze tra criteri civilistici e fiscali.
- Le previsioni economiche relative al triennio interessato.
- L’obbligo di mantenere la contabilità ordinaria per tutta la durata dell’opzione.
- Anche dopo la scadenza del 2 novembre 2026, l’analisi delle differenze tra i due metodi rimane utile sia per verificare gli effetti delle opzioni già esercitate sia per valutare eventuali scelte future.
Conclusioni
Con la scadenza del 2 novembre 2026 si è concluso il termine ordinario per comunicare l’opzione IRAP da bilancio per il triennio 2026-2028 e per revocare le scelte relative al precedente triennio.
L’opzione rappresenta uno strumento di pianificazione fiscale per le società di persone in contabilità ordinaria, ma richiede un’attenta valutazione delle differenze tra il regime naturale e quello previsto per le società di capitali.
Particolare attenzione deve essere riservata alle società neocostituite e alle operazioni straordinarie, per le quali sono previste specifiche modalità di comunicazione.
Il confronto con il proprio commercialista rimane fondamentale per valutare gli effetti fiscali della scelta e individuare il regime più coerente con le caratteristiche dell’attività.
