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Chiarimenti del MEF sull’ IMU dei fabbricati rurali strumentali
Il prossimo 17 giugno si avvicina la data di scadenza del termine per il versamento dell’acconto IMU 2024. Si ricorda la norma introdotta, con la Risoluzione n 4 del 16.11.2023, riguardante i fabbricati rurali strumentali.
Per questa ragione, in data odierna, il MEF si è pronunziato per chiarire i requisiti e le fattispecie necessarie per usufruire dell’aliquota ridotta allo 0,1% per tale tipologia di fabbricati.
Chiarimenti MEF sull’imponibilità
È stata posta all’attenzione del MEF il fatto che, alcuni comuni, richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (gli stessi comuni poi possono ridurre l’aliquota fino a zero) sui fabbricati rurali strumentali.
Infatti, in alcuni casi viene richiesto dai comuni:
– la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile;
– una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola,
Oltre a ciò, in alcuni casi, viene anche disconosciuto il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale.
Il MEF ha invece precisato; che ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, riservata ai fabbricati rurali strumentali.
Per giustificare tale posizione il MEF si è ricollegato alla norma in materia riguardante la categoria catastale.
“la sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall’apposizione della relativa specifica annotazione.”
A tal proposito, anche la Corte di cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo il quale l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale.
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