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Errori contabili: le novità del Decreto Correttivo
Il Decreto Correttivo approvato in via preliminare il 14 luglio introduce importanti novità in materia fiscale, con impatti significativi sia per le persone fisiche che per le imprese. Tra le principali modifiche, è previsto un nuovo inquadramento del trattamento fiscale degli errori contabili, intervenendo su alcune lacune precedentemente presenti nel Decreto Ires-Irpef.
Per quanto riguarda le imprese, il decreto stabilisce che solo gli errori contabili non rilevanti potranno essere corretti direttamente in bilancio, semplificando così l’adempimento fiscale. Per gli errori considerati rilevanti, invece, resta confermata la necessità di presentare la dichiarazione integrativa.
L’intervento è contenuto nell’articolo 4 del Decreto Correttivo, intitolato “Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili”, che riformula le disposizioni relative al riconoscimento fiscale della correzione di errori contabili rilevati in bilancio, in applicazione sia dei principi contabili nazionali (OIC 29) che di quelli internazionali (IAS 8). L’obiettivo è quello di dare attuazione al criterio di delega previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Legge 9 agosto 2023, n. 111, volto al rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori fiscali e civilistici.
La ratio della norma si basa sulla constatazione che, soprattutto nei grandi gruppi, gli errori contabili possono verificarsi con una certa frequenza, specie a ridosso della chiusura dell’esercizio. Tali errori riguardano sia la competenza sia la quantificazione dei componenti di reddito, e possono avvenire tanto a sfavore dell’impresa quanto dell’Erario.
Per semplificare il trattamento fiscale di questi errori, il legislatore è intervenuto sulle disposizioni di cui all’articolo 83 del TUIR, introducendo modifiche anche all’articolo 8, comma 1-bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122. In passato, la correzione richiedeva il ricorso a più dichiarazioni integrative, con il rischio di sanzioni. Oggi, invece, si definisce in modo più chiaro l’ambito di applicazione delle correzioni direttamente in bilancio.
In particolare, rientrano tra gli errori contabili riconoscibili fiscalmente quelli che riguardano:
- la qualificazione, l’imputazione temporale e la classificazione delle operazioni aziendali;
- la quantificazione degli elementi patrimoniali e reddituali;
- le omissioni di elementi che avrebbero dovuto essere rilevati.
Tuttavia, sono esclusi gli errori “rilevanti”, come definiti dall’OIC 29 e dallo IAS 8, per i quali resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti.
Per quanto riguarda gli errori non rilevanti, gli effetti della loro correzione sono riconosciuti ai fini fiscali (IRES e IRAP) solo se la correzione:
- è effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (es. un costo iscritto per errore nel 2024 va corretto nel 2025);
- oppure è effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i medesimi elementi avrebbero dovuto essere rilevati (es. un costo non rilevato nel 2024 va iscritto correttamente nel 2025).
In entrambi i casi, la correzione deve avvenire prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza di attività ispettive o accertative, come accessi, ispezioni, verifiche o altre attività da parte dell’Amministrazione finanziaria, sugli elementi oggetto della rettifica.
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