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Il diritto agli utili e alla quota di liquidazione del socio nelle società per azioni (art. 2350 c.c.)

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Nell’ambito delle società per azioni, la partecipazione del socio al capitale sociale conferisce una serie di diritti patrimoniali e amministrativi. Tra i primi, due assumono un rilievo fondamentale:

  • il diritto agli utili;

  • il diritto alla quota di liquidazione.

Questi diritti trovano la loro disciplina principale nell’art. 2350 del Codice Civile, che stabilisce i principi generali relativi al contenuto economico della partecipazione azionaria.

Art. 2350 c.c. – Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Le azioni attribuiscono il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili netti che risultano dal bilancio regolarmente approvato e di partecipare alla divisione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, in proporzione alla parte del capitale che esse rappresentano, salvo diversa disposizione dello statuto.

Possono emettersi azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la distribuzione degli utili o la quota di partecipazione alla liquidazione.

Restano salve le disposizioni relative alle azioni di risparmio e alle altre categorie speciali di azioni.

Il diritto agli utili rappresenta una delle principali manifestazioni dell’interesse economico del socio.

  • Nascita del diritto: sorge solo dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e la deliberazione di distribuzione degli utili. Prima di tale momento, il socio non vanta un credito esigibile nei confronti della società.

  • Oggetto del diritto: l’utile distribuibile è quello che residua dopo aver coperto le perdite pregresse e aver destinato le quote di legge e statutarie a riserva (art. 2433 c.c.).

  • Proporzionalità: la partecipazione agli utili avviene, in linea di principio, in proporzione al valore nominale delle azioni possedute, salvo diversa previsione statutaria.

  • Azioni privilegiate: lo statuto può prevedere categorie di azioni privilegiate che godono di una percentuale maggiore di utile o di un diritto di prelazione nella distribuzione.

Il diritto alla quota di liquidazione si manifesta solo in caso di scioglimento della società (art. 2484 c.c.) e conseguente procedura di liquidazione.

  • Contenuto: consiste nel diritto a ricevere una parte proporzionale del patrimonio netto residuo, cioè ciò che rimane dopo il pagamento dei debiti sociali e delle spese di liquidazione.

  • Proporzionalità e varianti: anche qui vale la regola proporzionale rispetto al capitale rappresentato dalle azioni, salvo deroghe statutarie o categorie speciali di azioni (ad esempio, azioni privilegiate nella liquidazione).

  • Momento di esercizio: il diritto diventa concreto solo al termine della procedura di liquidazione, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione.

Il secondo comma dell’art. 2350 c.c. consente l’emissione di azioni con diritti patrimoniali differenziati, derogando così al principio di uguaglianza tra azioni.
Esempi tipici:

  • Azioni privilegiate: danno diritto a una percentuale maggiore di utili o a un trattamento preferenziale in caso di liquidazione;

  • Azioni di risparmio: destinate a investitori non partecipanti alla gestione, ma che beneficiano di diritti economici rafforzati;

  • Azioni postergate: possono prevedere diritti patrimoniali subordinati rispetto alle altre categorie di azioni.

Tali differenziazioni devono essere espressamente previste nello statuto sociale e risultare chiaramente dall’atto di emissione.

Il socio, una volta che il diritto agli utili è sorto (cioè dopo la deliberazione di distribuzione), può pretenderne il pagamento come vero e proprio credito verso la società.
In caso di mancata distribuzione illegittima o di violazione del principio di parità di trattamento tra azioni della stessa categoria, il socio può:

  • impugnare la delibera assembleare (art. 2377 c.c.);

  • richiedere il risarcimento del danno subito.

L’art. 2350 c.c. rappresenta uno dei cardini della disciplina dei diritti patrimoniali del socio azionista, bilanciando la libertà statutaria della società con la tutela del principio di parità di trattamento tra i soci.
In sintesi:

  • il diritto agli utili e alla quota di liquidazione sorge solo in presenza di specifici presupposti (approvazione del bilancio o scioglimento della società);

  • tali diritti sono proporzionali alla partecipazione al capitale, salvo deroghe statutarie;

  • lo statuto può introdurre categorie di azioni con diritti patrimoniali differenti, purché nel rispetto della trasparenza e della parità tra soci della stessa categoria.

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