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Il Concordato minore: natura e finalità

Il concordato minore è un nuovo istituto introdotto dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza il quale si basa su una proposta formulata dal soggetto indebitato, diverso dal consumatore privato, la quale viene sottoposta prima all’approvazione dei creditori e una volta approvata viene decretata l’omologazione da parte del Tribunale competente.

La finalità del concordato minore è volta al tentativo di superamento della situazione di crisi da sovraindebitamento del debitore, sulla base di una proposta di risanamento corredata da un piano che assicuri un soddisfacimento ai creditori migliore rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale.

Il procedimento relativo al concordato minore si articola in tre fasi:

  • proposta del debitore assistito da un OCC;
  • approvazione da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti;
  • intervento del Tribunale e decreto di omologa;

Alla domanda di apertura della procedura deve essere allegata la documentazione obbligatoria tra la quale troviamo la redazione del piano con i relativi bilanci, dichiarazioni fiscali, elenco dei creditori etc..

Il debitore dovrà essere necessariamente assistito oltre che da un professionista di fiducia anche da un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente.

Compito dell’OCC sarà quello di redigere una relazione particolareggiata, allegata alla domanda, che descriva in maniera dettagliata le cause dell’indebitamento, l’esposizione delle ragioni per le quali il debitore si è trovato inadempiente, i criteri adottati nella formazione delle classi dei creditori e la completezza e attendibilità del piano.

Una volta che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi di creditori, se tutte le verifiche hanno dato esito positivo, il Tribunale competente omologa il concordato minore con sentenza e dichiara con il medesimo provvedimento conclusa la procedura.

 

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