Un debito tributario o contributivo di un associato può incidere sull’accesso al concordato preventivo biennale…

Fondo di Garanzia PMI: nasce la Sezione speciale per gli Enti del Terzo Settore
Da settembre 2026 le associazioni, le fondazioni e gli altri enti iscritti al RUNTS possono chiedere finanziamenti in banca con la garanzia pubblica all’80%. È gratuita e vale fino a 60.000 euro per operazione.
Per molte organizzazioni non profit il problema non è la mancanza di progetti, ma la mancanza di liquidità. Un contributo pubblico arriva mesi dopo la rendicontazione. Il 5 per mille viene erogato con anni di ritardo. Un bando richiede di anticipare le spese. In questi casi la banca è spesso l’unica soluzione, ma senza garanzie e con bilanci poco “leggibili” per un analista del credito, la risposta è spesso negativa.
Una novità operativa dal 22 settembre 2026 cambia questo quadro. Con la circolare n. 6/2026 del 21 settembre, Mediocredito Centrale, che gestisce il Fondo di Garanzia per le PMI per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha avviato la Sezione speciale Enti del Terzo Settore.
Da misura d’emergenza a strumento strutturale
L’accesso degli enti non commerciali al Fondo non è del tutto nuovo. Durante la pandemia era stato consentito in via straordinaria, per far fronte alla crisi di liquidità del settore. Con la Sezione speciale quella apertura diventa permanente, con una dotazione dedicata di 10 milioni di euro presi dalle risorse proprie del Fondo.
Grazie all’effetto leva tipico delle garanzie pubbliche, il Ministero stima che quella cifra possa sostenere finanziamenti fino a circa 160 milioni di euro. Ogni euro accantonato ne mobilita circa sedici di credito bancario.
Chi può accedere
La platea comprende due categorie:
- gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che non sono iscritti al REA presso il Registro delle imprese;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti che non sono iscritti né al RUNTS né al REA.
In pratica si tratta delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e degli altri ETS che non svolgono attività d’impresa in forma prevalente. Gli enti già presenti nel REA, come le imprese sociali e le cooperative sociali, potevano già usare il Fondo con le regole ordinarie e continuano a farlo.
Per gli enti religiosi la domanda deve indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la Prefettura presso cui l’ente è iscritto nel Registro delle persone giuridiche. A questi enti non si applicano le regole su dimensione d’impresa e “impresa in difficoltà”, pensate per il mondo profit.
Le condizioni
Copertura all’80%, sempre. La garanzia copre l’80% del finanziamento sia nella garanzia diretta (richiesta dalla banca) sia nella riassicurazione (richiesta da un confidi). La differenza più rilevante riguarda le operazioni di liquidità in garanzia diretta, cioè i finanziamenti per il capitale circolante: qui la copertura ordinaria del 50% sale all’80%.
Nessun costo. La garanzia è gratuita. Le commissioni che l’ente dovrebbe pagare al Fondo sono a carico della Sezione speciale.
Fino a 60.000 euro per operazione, ma più operazioni possibili. Il tetto vale per il singolo finanziamento. Lo stesso ente può ottenere la garanzia su più operazioni.
Nessun modello di valutazione. In base al decreto-legge n. 145/2023, per queste operazioni il Fondo non applica il modello di rating usato per le imprese. È un punto importante: quel modello si basa su indicatori economico-finanziari pensati per chi produce utili, e tende a penalizzare enti con bilanci in pareggio per definizione.
Cosa cambia davvero per un ente
La garanzia non è un finanziamento a fondo perduto, è un debito, e va restituito. La banca inoltre continua a fare la propria istruttoria e decide in autonomia se concedere il credito. Quello che cambia è il rischio a carico della banca: se l’80% dell’esposizione è garantito dallo Stato, un prestito prima considerato troppo rischioso diventa sostenibile. In più, spesso non servono garanzie personali di presidenti e consiglieri.
Gli usi più ragionevoli sono quelli in cui il rimborso ha una fonte certa:
- anticipare contributi pubblici già deliberati ma non ancora incassati;
- coprire il cofinanziamento richiesto da un bando;
- anticipare il 5 per mille;
- finanziare un investimento con un ritorno prevedibile, come un automezzo, l’adeguamento di una sede o un’attività commerciale secondaria.
Meno sensato è usarla per coprire un disavanzo strutturale: in quel caso il prestito rinvia il problema invece di risolverlo.
Come muoversi
Il primo passo è verificare la propria posizione: iscrizione al RUNTS attiva e assenza di iscrizione al REA. Poi conviene preparare un piano finanziario semplice ma credibile, che mostri alla banca da dove arriveranno le risorse per rimborsare: contratti, delibere di contributo, storico delle raccolte.
La domanda si presenta attraverso la propria banca, per la garanzia diretta, oppure tramite un confidi, per la riassicurazione. La circolare e la pagina dedicata sono su fondidigaranzia.it. Con una dotazione di 10 milioni, le risorse non sono illimitate: chi ha un fabbisogno concreto ha interesse a muoversi presto.
Per il Terzo Settore si tratta di un riconoscimento importante. Gli enti non profit vengono trattati come interlocutori del sistema del credito a pieno titolo, con regole adatte alla loro natura. Starà agli enti usarlo con la stessa prudenza con cui gestiscono le risorse dei loro donatori.
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