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Non profit e fisco: come orientarsi tra IRES agevolata, IVA e decommercializzazione
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Non profit e fisco: come orientarsi tra IRES agevolata, IVA e decommercializzazione
Dal 1° gennaio 2026 è pienamente operativa la disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Per migliaia di associazioni, fondazioni e organizzazioni iscritte al RUNTS non si tratta di un aggiornamento marginale: cambiano i criteri con cui un ente viene qualificato come “non commerciale”, cambiano i regimi di tassazione del reddito e, in alcuni casi, cambia anche il trattamento IVA delle attività verso soci e terzi.
Capire questi meccanismi non è un esercizio accademico. Dalla corretta qualificazione fiscale dipendono l’accesso alle agevolazioni, la possibilità di adottare i regimi forfetari più vantaggiosi e, in ultima analisi, la sostenibilità economica dell’ente. Vediamo i tre pilastri della nuova disciplina: il test di non commercialità, la decommercializzazione dei proventi e il trattamento IVA.
Il punto di partenza: quando un ETS è “non commerciale”
Il Codice del Terzo Settore ha cambiato logicamente l’approccio alla commercialità delle attività di interesse generale (quelle elencate all’art. 5 del CTS). Non si guarda più alla natura dell’attività in sé, ma a un criterio quantitativo: un’attività di interesse generale resta non commerciale se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivi sostenuti per svolgerla.
È questo il cuore dell’art. 79, comma 2, del CTS: il cosiddetto test di (non) commercialità. Se i ricavi restano entro i costi, l’attività non genera reddito d’impresa, anche se l’ente incassa dei corrispettivi. Il legislatore ha inoltre previsto un margine di tolleranza: uno scostamento fino al 6% tra ricavi e costi è ammesso, mediante un meccanismo di verifica su base triennale che consente di assorbire annualità in cui i conti non tornano perfettamente in pareggio.
A un livello più alto, l’art. 79, comma 5, definisce la qualificazione fiscale complessiva dell’ente: un ETS diventa “commerciale” quando, nello stesso periodo d’imposta, i proventi delle attività svolte in forma d’impresa e delle attività diverse (art. 6 CTS) superano le entrate da attività non commerciali. È un confronto che va fatto ogni anno e che condiziona l’accesso a buona parte delle agevolazioni successive, incluso il regime forfetario di cui parliamo più avanti.
La decommercializzazione: un concetto, non un’esenzione automatica
“Decommercializzazione” è il termine con cui si indica il meccanismo che permette di considerare non commerciali attività che, in astratto, lo sarebbero. Non è un’esenzione che si applica per il solo fatto di essere un ETS: è il risultato di un test che l’ente deve poter dimostrare, anno per anno, con una contabilità in grado di separare correttamente costi e ricavi per singola attività di interesse generale.
Questo è anche il motivo per cui, dal 2026, molte associazioni non iscritte al RUNTS (o non qualificabili come ETS) perdono l’accesso a strumenti che in passato garantivano una decommercializzazione “automatica”, come l’agevolazione dell’art. 148, comma 3, del TUIR per le prestazioni verso associati di enti assistenziali, culturali, di formazione extra-scolastica e di promozione sociale. Per gli enti che restano fuori dal perimetro ETS, la questione si sposta quindi su un piano diverso: verificare quali strumenti alternativi restano disponibili, e a quali condizioni.
Per gli ETS iscritti al RUNTS, invece, il test dell’art. 79 diventa lo strumento centrale, e la sua corretta applicazione richiede un lavoro preventivo su statuto, tipologia di attività e impostazione contabile — non una verifica da fare a consuntivo, quando ormai i margini di correzione sono ridotti.
IRES: dal regime ordinario ai forfetari degli artt. 80 e 86 CTS
Una volta stabilito che un ETS (o una parte della sua attività) è commerciale, la tassazione IRES può seguire tre strade diverse.
Il regime analitico ordinario. Il reddito commerciale si determina per differenza tra ricavi e costi inerenti, con l’aliquota IRES ordinaria del 24%. È il regime “di default” per chi non opta per un forfetario o non ne ha i requisiti.
Il regime forfetario dell’art. 80 CTS. Riservato agli ETS che risultano non commerciali nel loro complesso ai sensi dell’art. 79, comma 5, ricalca nella sostanza il meccanismo già noto dall’art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali: il reddito imponibile della componente commerciale si calcola applicando coefficienti di redditività ai ricavi, anziché con il metodo analitico costi-ricavi. Possono aderirvi anche enti in contabilità ordinaria, con esclusione dagli ISA. È un’opzione che si esercita in dichiarazione e vincola per un minimo di tre anni.
Il regime forfetario dell’art. 86 CTS, riservato a ODV e APS iscritte alle relative sezioni del RUNTS, è il più favorevole: i coefficienti di redditività sono estremamente contenuti (1% per le ODV, 3% per le APS), il che porta l’aliquota effettiva sui ricavi commerciali a livelli minimi (0,24% per le ODV, 0,72% per le APS). L’accesso è condizionato al rispetto di una soglia di ricavi commerciali dell’anno precedente, fissata a 85.000 euro.
Una precisazione importante, spesso trascurata: questi regimi forfetari incidono esclusivamente sulla determinazione del reddito IRES. Non toccano gli obblighi IVA, che restano disciplinati secondo le regole ordinarie del DPR 633/1972.
IVA: cosa cambia davvero (e cosa no)
Sul fronte IVA, la riforma del Terzo Settore non introduce un regime parallelo: le operazioni degli ETS continuano a essere valutate secondo i presupposti ordinari del DPR 633/1972 e della normativa unionale. Il principio di non commercialità dell’art. 79 CTS opera, infatti, solo ai fini delle imposte dirette.
Due punti meritano attenzione specifica:
- L’esclusione IVA per le operazioni verso soci e tesserati (art. 4, commi 4 e 5, DPR 633/1972), che riguarda associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, è stata prorogata: resta in vigore fino al 31 dicembre 2035. È una proroga rilevante, perché evita a moltissime realtà associative l’apertura di partita IVA sulle quote e sui corrispettivi associativi.
- Le operazioni verso terzi restano invece soggette a IVA secondo le regole ordinarie applicabili a qualunque operatore economico. Su questo fronte, dal 2026 gli ETS possono però beneficiare di alcune delle esenzioni previste dall’art. 10 del DPR 633/1972, già in uso per le (ormai superate) ONLUS, con un perimetro soggettivo che varia a seconda della singola disposizione.
In sintesi: chi si aspettava un’unica “riforma IVA per gli ETS” deve correggere l’aspettativa. Le variabili da valutare sono più di una, e vanno lette caso per caso in base al tipo di ente, alla natura dei destinatari delle prestazioni e alla tipologia di attività svolta.
Perché è il momento di fare un check-up
Il quadro descritto finora mostra un elemento comune a tutti e tre i temi — test di commercialità, decommercializzazione, IVA: nessuno di questi meccanismi si applica automaticamente. Ognuno richiede una verifica puntuale su come l’ente è organizzato, come sono strutturate le attività, come viene tenuta la contabilità e quali opzioni sono già state esercitate (o andrebbero esercitate) in dichiarazione.
Gli errori più frequenti che osserviamo non riguardano quasi mai la cattiva fede, ma la sottovalutazione di soglie e scadenze: un test di commercialità che non viene ricalcolato ogni anno, un’opzione per il regime forfetario non esercitata nei termini corretti, una convenzione con un ente pubblico che non è stata verificata alla luce dei nuovi criteri.
Per un ETS, capire se sta applicando correttamente le agevolazioni fiscali disponibili — e non solo quelle più note — è il primo passo per mettere in sicurezza la propria gestione e liberare risorse da destinare alla missione.
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