Skip to content

Concordato preventivo biennale: i debiti di un associato possono bloccare l’adesione dello studio

Un debito tributario o contributivo di un associato può incidere sull’accesso al concordato preventivo biennale (CPB) dell’intero studio associato. È quanto emerge da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate illustrato durante lo Speciale Telefisco di settembre 2026. Il caso riguarda uno studio i cui componenti esercitano anche un’attività professionale individuale con propria partita IVA.

Il caso: debiti oltre la soglia di 5.000 euro

Uno degli associati ha debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5.000 euro, riferiti al periodo d’imposta precedente al biennio del concordato. Non potendo ridurre il debito residuo al di sotto della soglia entro il termine per l’adesione, il professionista non possiede il requisito richiesto per accedere al CPB.

Secondo il chiarimento dell’Agenzia, questa situazione impedisce l’adesione non soltanto al professionista interessato, ma anche allo studio associato e agli altri associati che svolgono un’attività autonoma individuale. La verifica dei requisiti del singolo diventa quindi decisiva per l’intera struttura.

Perché l’impedimento si estende agli altri associati?

Le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13/2024 collegano, nei casi previsti dalla norma, l’adesione dell’associazione professionale a quella degli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. Questo collegamento è spesso descritto con l’espressione «all in, all out».

Il chiarimento affronta un punto specifico: cosa succede quando un componente non può aderire perché manca un requisito di accesso previsto dall’articolo 10, come nel caso dei debiti definitivi oltre soglia. La risposta riportata da Telefisco estende l’impedimento all’associazione e agli altri associati coinvolti nel vincolo di adesione.

Requisiti di accesso e cause di esclusione: la distinzione

Il chiarimento va letto insieme alle precedenti indicazioni dell’Agenzia. In passato, con riferimento a determinate cause di esclusione disciplinate dall’articolo 11, era stato precisato che l’impossibilità di aderire di un associato non impediva necessariamente l’adesione dello studio e degli altri professionisti. Tra gli esempi richiamati figurano il regime forfetario e la cessazione dell’attività.

Nel caso dei debiti sopra soglia, invece, l’ostacolo riguarda i requisiti di ingresso dell’articolo 10. È su questa differenza che si fonda la soluzione illustrata nel nuovo chiarimento. Le due situazioni, dunque, richiedono verifiche distinte.

Le conseguenze per il biennio 2026-2027

Il decreto legislativo 148/2026 ha introdotto una regola espressa: l’adesione al concordato in assenza dei requisiti dell’articolo 10 è priva di effetti. La disposizione si applica a partire dal biennio d’imposta 2026-2027. Per il biennio 2025-2026, l’articolo del Sole 24 Ore segnala invece la possibile applicazione delle regole sulla decadenza, secondo l’interpretazione dell’Agenzia.

Prima di procedere con l’adesione è quindi opportuno verificare, per ciascun associato interessato dal collegamento con lo studio, l’applicabilità degli ISA e la presenza di debiti tributari o contributivi definitivi oltre la soglia prevista. Occorre inoltre valutare se eventuali debiti possano essere ridotti nei termini stabiliti dalla disciplina del CPB.

 

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

Non accontentarti: rimani aggiornato e seguito come una grande impresa con il supporto professionale di Capital Advisory.

 

 

Torna su