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Acconto IVA 2025: versamento entro il 29 dicembre

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Entro il 29 dicembre 2025 i soggetti passivi IVA devono versare l’acconto IVA, cioè un’anticipazione dell’imposta dovuta sull’ultima liquidazione dell’anno (dicembre per i mensili; quarto trimestre o saldo annuale per i trimestrali, secondo il regime applicato). La scadenza ordinaria è il 27 dicembre, ma nel 2025 slitta al 29 dicembre perché il 27 cade di sabato e il 28 di domenica.

L’acconto ha l’effetto di ridurre il debito che emergerà nella liquidazione successiva (dicembre) o in dichiarazione annuale, perché quanto pagato in acconto si scomputa dall’IVA dovuta a saldo.

Chi deve versare e chi è esonerato

Sono tenuti al versamento tutti gli operatori economici titolari di partita IVA che effettuano liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali): imprenditori, professionisti ed enti che svolgono attività rilevanti ai fini IVA.

Non è dovuto, in particolare, se:

  • l’importo dell’acconto risulta inferiore a 103,29 euro;
  • il contribuente non è tenuto alle liquidazioni periodiche (ad esempio, chi applica regimi che non prevedono liquidazioni IVA periodiche come il regime forfettario);
  • l’attività è iniziata nel corso del 2025 (manca il dato “storico” tipico);
  • l’attività è cessata entro le soglie normalmente considerate (mensili: prima del 1° dicembre; trimestrali: prima del 1° ottobre);
  • l’ultimo periodo dell’anno precedente risultava a credito (quindi non emergeva IVA a debito su cui parametrarsi);
  • si prevede di chiudere l’anno a credito (o con debito “minimo” tale da generare un acconto sottosoglia);
  • si effettuano esclusivamente operazioni esenti/non imponibili (in assenza di debito d’imposta periodico).

Come si calcola: tre metodi alternativi

Il contribuente può scegliere il metodo più conveniente tra storico, previsionale e analitico (detto anche “effettivo”).

  1. Metodo storico
    È il più utilizzato perché riduce il rischio di sottostima. L’acconto è pari all’88% dell’eventuale debito IVA dell’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente (2024), con basi di riferimento diverse a seconda che il contribuente sia mensile o trimestrale.
  2. Metodo previsionale
    L’acconto è pari all’88% dell’IVA che si stima di dover versare per l’ultimo periodo del 2025 (dicembre o quarto trimestre/saldo, a seconda dei casi). È utile se si prevede un calo del debito IVA rispetto all’anno precedente, ma richiede prudenza perché un acconto troppo basso espone a sanzioni.
  3. Metodo analitico (effettivo)
    Si calcola sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre: in sintesi, si determina il saldo IVA “maturato” a quella data e l’acconto corrisponde al 100% dell’importo che emerge dalla liquidazione effettuata su tale base.

Modalità di versamento (F24), compensazione e codici tributo

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, esclusivamente con modalità telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato).
È ammessa la compensazione con crediti fiscali/contributivi disponibili, nel rispetto delle regole generali sulla compensazione.

Codici tributo:

  • 6013: acconto IVA contribuenti mensili;
  • 6035: acconto IVA contribuenti trimestrali.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta per cui si versa (2025).

Non è possibile rateizzare l’acconto IVA.

 

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