Skip to content

Il Contenuto del Piano Concordatario ai sensi dell’art. 87 CCII

Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), profondamente modificato dal D. Lgs. n. 83/2022, il legislatore ha ridefinito in modo organico il quadro normativo in materia di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Tra questi strumenti, il concordato preventivo riveste un ruolo centrale. L’articolo 87 CCII disciplina in modo dettagliato il contenuto del piano e della proposta concordataria, individuando i requisiti che devono essere rispettati ai fini dell’ammissibilità della domanda.

Il piano concordatario rappresenta lo strumento operativo e programmatico attraverso il quale il debitore espone:

  • le modalità con cui intende regolare la propria crisi o insolvenza,

  • gli effetti attesi,

  • le risorse disponibili,

  • e il soddisfacimento dei creditori, in particolare con riguardo alla sostenibilità nel tempo dell’operazione.

Il piano è un documento fondamentale sia per il tribunale che per i creditori, chiamati a valutare la fattibilità economica e giuridica della proposta di concordato.

Ai sensi dell’art. 87, la proposta di concordato deve essere accompagnata da un piano, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • La descrizione analitica delle cause della crisi o dell’insolvenza;

  • La descrizione dei mezzi con cui si intende superare la crisi o regolare l’insolvenza, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione necessari per l’attuazione del piano;

  • L’indicazione degli apporti di finanza esterna e delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del piano e la loro provenienza;

  • L’elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e delle eventuali proposte di trattamento differenziato dei creditori;

  • I tempi e le modalità di adempimento della proposta;

  • L’indicazione delle garanzie eventualmente offerte;

  • La descrizione dei criteri adottati per la formazione delle classi di creditori, se previste;

  • L’indicazione delle parti correlate coinvolte nel piano e della natura delle operazioni con esse previste.

L’art. 87 si applica sia ai concordati liquidatori sia a quelli in continuità aziendale. Tuttavia, nei concordati in continuità, ai sensi degli artt. 84-85 CCII, il piano dovrà anche prevedere:

  • la prosecuzione, la cessione o l’affitto dell’azienda o di rami aziendali,

  • un programma industriale dettagliato,

  • la sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo.

A completamento del piano, l’art. 87 richiama anche gli ulteriori documenti da allegare alla domanda, tra cui:

  • la relazione dell’esperto attestatore, che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano,

  • l’elenco dei beni e dei diritti del debitore,

  • il bilancio degli ultimi tre esercizi,

  • un’eventuale relazione sull’attività svolta dall’esperto nel corso della composizione negoziata, se vi è stato un tentativo preventivo.

Elemento cardine della proposta concordataria è la relazione dell’attestatore (un professionista indipendente iscritto nell’albo), che deve esprimere un giudizio motivato sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati aziendali. L’attestazione costituisce un presidio fondamentale per la tutela dei creditori e per l’ammissibilità del concordato da parte del tribunale.

L’art. 87 CCII fissa un contenuto rigoroso e strutturato del piano concordatario, volto a garantire trasparenza, attendibilità e concretezza nella proposta formulata dal debitore. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire ai creditori di esprimere un consenso informato, dall’altro permettere al tribunale di effettuare una valutazione fondata sulla fattibilità del piano. In questo modo, il concordato preventivo si conferma uno strumento flessibile ma esigente, fondato su una corretta informazione e su una pianificazione realistica e credibile della ristrutturazione o della liquidazione.

Torna su