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Le competenze dell’assemblea ordinaria nel sistema dualistico: il perimetro dell’art. 2364-bis c.c.

Nel sistema dualistico l’architettura dei poteri è costruita su tre poli:

  • Consiglio di gestione: organo gestorio “puro”, cui spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa.

  • Consiglio di sorveglianza: organo di controllo e raccordo tra soci e gestori, con competenze tipiche che includono – in via ordinaria – anche l’approvazione del bilancio.

  • Assemblea: conserva funzioni fondamentali, ma non è (di regola) l’organo che approva il bilancio d’esercizio.

La “rottura” più evidente rispetto al modello tradizionale sta proprio qui: l’approvazione del bilancio (e, se redatto, del consolidato) è attribuita al consiglio di sorveglianza.
Lo statuto può tuttavia prevedere casi in cui la competenza torni all’assemblea.

L’art. 2364-bis c.c. elenca in modo puntuale le competenze dell’assemblea ordinaria “nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza” (cioè nel dualistico).

In sintesi, l’assemblea ordinaria nel dualistico:

  1. Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
    È la leva principale con cui i soci incidono sulla governance: eleggono l’organo che, a sua volta, nomina/revoca i gestori (consiglio di gestione) e svolge l’alta vigilanza.

  2. Determina il compenso dei consiglieri di sorveglianza (se non stabilito nello statuto)
    Funzione tipica di “controllo ex ante” su costi e indipendenza dell’organo.

  3. Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
    È il corrispettivo, sul piano dei rimedi, del potere di nomina: l’assemblea può attivare (alle condizioni di legge) l’azione di responsabilità verso i sorveglianti.

  4. Delibera sulla distribuzione degli utili
    La scelta distributiva resta in capo ai soci (salvi vincoli legali/statutari), anche se il bilancio – normalmente – non è approvato da loro.

  5. Nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
    Questa competenza è espressamente attribuita all’assemblea ordinaria nel dualistico.
    In coordinamento con la disciplina della revisione legale, l’incarico è conferito dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo (nel dualistico, tipicamente il consiglio di sorveglianza) e con determinazione del corrispettivo.

Regola generale: approva il consiglio di sorveglianza.

Eccezione statutaria (molto rilevante in pratica): l’art. 2409-terdecies c.c. consente allo statuto di prevedere che, in caso di:

  • mancata approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza, oppure

  • richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza,

la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea.

Questa “valvola di sicurezza” evita blocchi decisionali e può essere letta come un meccanismo di riallineamento al momento assembleare quando emerge un conflitto serio tra gestione e sorveglianza.

L’art. 2364-bis non “esaurisce” tutto ciò che l’assemblea può fare, perché:

  • le competenze dell’assemblea straordinaria restano ferme (modifiche statutarie, aumenti/riduzioni di capitale, fusioni/scissioni, emissioni particolari, ecc.);

  • permangono competenze assembleari previste da norme speciali o da singole disposizioni del codice (es. alcune deliberazioni su operazioni straordinarie, piani, categorie di azioni, ecc., a seconda dei casi).

Ma, sul terreno tipico dell’ordinaria, la scelta legislativa è chiara: nel dualistico l’assemblea è “centrata” su:

  • nomina/compenso/responsabilità del consiglio di sorveglianza;

  • destinazione dell’utile;

  • revisione legale.

Sul piano procedurale, la convocazione dell’assemblea segue le regole generali: l’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione.
Inoltre, in caso di inerzia a fronte di una richiesta qualificata dei soci, la norma contempla l’intervento sostitutivo anche degli organi di controllo, tra cui il consiglio di sorveglianza, e in ultima istanza del tribunale.

Operativamente, ciò significa che nel dualistico il consiglio di sorveglianza non è solo “controllore”, ma può diventare un attore decisivo per garantire la funzionalità dell’organo assembleare quando la dinamica gestoria si inceppa.

Alcuni snodi statutari/pratici ricorrenti:

  • Compenso del consiglio di gestione: di regola è determinato dal consiglio di sorveglianza, ma lo statuto può attribuire questa competenza all’assemblea.

  • Clausola di “ri-attrazione” del bilancio in assemblea: va calibrata (i) per evitare stalli, (ii) per non svuotare la logica del dualistico. La base è quella prevista dall’art. 2409-terdecies.

  • Nomina del revisore: nella delibera assembleare è buona prassi dare conto dell’esistenza e del contenuto della proposta motivata dell’organo di controllo (in coerenza con il d.lgs. 39/2010).

Nel sistema dualistico l’assemblea ordinaria assume un ruolo più “essenziale” e meno gestionale: non approva ordinariamente il bilancio (funzione spostata sulla sorveglianza), ma mantiene strumenti decisivi di indirizzo e controllo “alto” tramite nomina, remunerazione e responsabilità del consiglio di sorveglianza, oltre alla distribuzione degli utili e alla nomina del revisore legale.

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