La Regione Lazio , intende promuovere il rafforzamento e il miglioramento della competitività delle PMI del Lazio che svolgono…
SUPERBONUS: NOVITA’ 2024
Lavori non completati al 31.12.2023
Il DL n 212/2023 composto da 4 articoli, all’art 1 rubricato Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia prevede che:
• in relazione ai cantieri avviati, si prevede che la detrazione spettante per gli interventi superbonus (che può essere del 110% o del 90% a seconda dei casi), non sarà oggetto di recupero se gli interventi non verranno ultimati.
• per le opere ancora da effettuare, vengono confermate le percentuali previste a legislazione vigente (pertanto dal 1 gennaio si è passati al 70%).
Cittadini con redditi bassi
• A tutela dei cittadini con redditi più bassi che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
• Il contributo sarà erogato, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Novità per le cessioni
• Dal 30.12.2023, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
• A tutela delle persone con disabilità si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità.
Superbonus 2024: come cambia
Con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.
A seguito di tali modifiche, il Superbonus si applica:
1. nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
a. dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
i. nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
ii. del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
iii. del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
2. nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 spetta una detrazione del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre
3. nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
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