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Il termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali verso gli amministratori ex art. 2949, comma 2, c.c.

L’art. 2949 c.c., dedicato alla prescrizione in materia societaria, prevede al secondo comma che “nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge”. Il termine richiamato è quello di cinque anni.

La disposizione va letta in collegamento con l’art. 2394 c.c., secondo cui gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, e l’azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti.

L’azione contemplata dall’art. 2949, comma 2, c.c. è l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti degli amministratori. Si tratta di un rimedio diverso dall’azione sociale di responsabilità promossa dalla società: qui il bene giuridico tutelato non è direttamente il patrimonio sociale in sé, ma la garanzia patrimoniale dei creditori, lesa dalla cattiva gestione degli amministratori. Per questa ragione il legislatore ha previsto una prescrizione quinquennale, espressamente richiamata dalla norma.

Nelle procedure concorsuali, questa azione può essere esercitata dal curatore, oggi ai sensi dell’art. 255 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che attribuisce al curatore la legittimazione a promuovere o proseguire, tra le altre, anche l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 c.c.

Il punto più delicato non è tanto la durata del termine, quanto la sua decorrenza.

La giurisprudenza di legittimità afferma in modo costante che il termine quinquennale non decorre dalla commissione del singolo atto di mala gestio, né dalla cessazione della carica dell’amministratore, ma dal momento in cui si manifesta una insufficienza del patrimonio sociale tale da rendere oggettivamente percepibile ai creditori l’incapienza del patrimonio rispetto ai debiti sociali.

In questa prospettiva, la Cassazione ha ribadito anche di recente che la prescrizione ex art. 2949, comma 2, c.c. decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza patrimoniale, momento che non coincide necessariamente con lo stato di insolvenza e può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.

La distinzione tra insufficienza patrimoniale e insolvenza è decisiva.

L’insolvenza riguarda l’incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; l’insufficienza patrimoniale, invece, attiene alla inadeguatezza dell’attivo sociale a soddisfare i creditori. La prima nozione ha carattere soprattutto dinamico-finanziario; la seconda ha natura più strettamente patrimoniale. Per questo la giurisprudenza esclude ogni automatica sovrapposizione tra i due concetti.

Ne consegue che la dichiarazione di fallimento o l’apertura della liquidazione giudiziale non rappresentano sempre il dies a quo effettivo della prescrizione. Esse costituiscono, piuttosto, un indice esterno rilevante, spesso utilizzato quale riferimento presuntivo, ma superabile ove risulti che l’insufficienza patrimoniale fosse già oggettivamente conoscibile in epoca anteriore.

Ai fini dell’art. 2935 c.c., il diritto può essere fatto valere quando il titolare è posto in condizione di esercitarlo. Per l’azione dei creditori sociali, ciò si verifica quando l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente percepibile all’esterno. Non basta, quindi, una mera difficoltà interna della società, né una perdita contabile isolata: occorre un fatto esterno, conoscibile dai creditori, idoneo a rivelare l’incapienza patrimoniale.

La giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcuni possibili indicatori: la pubblicazione di bilanci gravemente negativi, l’emersione di una sistematica erosione del patrimonio netto, l’infruttuosità dell’esecuzione, la chiusura dell’attività, oppure altri elementi esteriori dai quali emerga in modo non equivoco che il patrimonio sociale non è più sufficiente a soddisfare i creditori.

Tra gli indici maggiormente valorizzati vi è il deposito o la pubblicazione del bilancio dal quale emerga con evidenza lo squilibrio patrimoniale.

La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che il termine prescrizionale può decorrere anche da un momento anteriore al fallimento, qualora la pubblicazione del bilancio renda oggettivamente conoscibile l’insufficienza patrimoniale. In tal caso, il bilancio assume valore di fatto esterno idoneo a far scattare la decorrenza della prescrizione.

Naturalmente, non ogni perdita di esercizio è sufficiente. Occorre che dai dati contabili emerga una situazione tale da rendere ragionevolmente evidente ai terzi l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla massa debitoria.

Sul piano processuale, uno dei temi più rilevanti riguarda l’onere della prova. In linea generale, chi eccepisce la prescrizione deve allegare il decorso del termine; tuttavia, nell’azione esercitata dal curatore o dai creditori, è frequente che la giurisprudenza consideri la dichiarazione di fallimento o l’apertura della procedura concorsuale come momento presuntivo iniziale, salvo prova contraria dell’amministratore che dimostri una anteriore oggettiva conoscibilità dello stato di insufficienza patrimoniale. Questa impostazione risponde all’esigenza di non anticipare la prescrizione sulla base di meri segnali interni o di dati non realmente accessibili ai creditori.

In altri termini, il convenuto che voglia far valere una decorrenza anteriore deve provare l’esistenza di fatti sintomatici esterni, idonei a rendere già percepibile ai creditori l’insufficienza del patrimonio sociale.

Occorre distinguere l’azione ex art. 2394 c.c., soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, comma 2, c.c., dall’azione sociale ex art. 2393 c.c. e dall’azione individuale del socio o del terzo ex art. 2395 c.c.

L’azione sociale, pur anch’essa assoggettata al termine quinquennale, segue una disciplina diversa quanto alla decorrenza, anche per effetto della sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. finché gli amministratori restano in carica; l’azione individuale di socio o terzo, invece, ha un autonomo dies a quo, fissato dal compimento dell’atto dannoso. L’azione dei creditori sociali, al contrario, prende avvio dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale si manifesta all’esterno.

L’art. 2949, comma 2, c.c. fissa dunque in cinque anni il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori. Il dato davvero decisivo è però la determinazione del dies a quo, che la giurisprudenza colloca nel momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile dai creditori.

Ne deriva una regola applicativa di grande importanza pratica: la prescrizione non decorre automaticamente né dall’atto di mala gestio, né dalla cessazione dell’amministratore, né sempre dalla dichiarazione di fallimento. Occorre invece verificare, caso per caso, quando la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori sia emersa all’esterno in modo percepibile e concretamente conoscibile. Solo da quel momento inizia a decorrere il termine quinquennale previsto dall’art. 2949, comma 2, c.c.

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