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Modifiche al Codice del Terzo Settore
Di seguito una sintesi di alcune modifiche al Codice del Terzo Settore apportate dalla legge n. 104/2024, “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore” che prevede anche semplificazioni e facilitazioni per gli enti del Terzo settore di piccole dimensioni.
- Viene aumentato da 220.000 a 300.000 euro il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa, in luogo del bilancio di competenza. Inoltre, per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e uscite anche in via aggregata.
- Sono inoltre previsti nuovi termini per la presentazione di rendiconti e bilanci. Nuove regole anche per la quota del 3% degli utili netti annuali delle imprese sociali da destinare al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese.
- Se nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del Codice, non si sia conseguito in un anno proventi di ammontare superiore agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 13, si possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 13.
- Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza»
- La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
-totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro invece che 110.000.
-ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro invece che 220.000.
-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità invece di 5.
- serve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
-totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro invece di 1.100.000.
-ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro invece di 2.200.000.
-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità invece di 12.
- Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, per un numero dei lavoratori impiegati nell’attività non superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati (invece di 5), fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- Successivamente all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del CTS.
- La domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore può essere presentata anche da un delegato del rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca.
- I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.
- Le associazioni iscritte nell’albo istituito ai sensi dell’articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, (si tratta di 51 associazioni di militari e militari in congedo o pensionati) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all’articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l’anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
- La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di TRUST che perdono la qualifica di ONLUS, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)).
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