La conversione in legge del D.L. n. 38/2026 introduce specifiche agevolazioni fiscali per i soggetti…

Iperammortamento 2026: conviene acquistare direttamente o ricorrere al leasing?
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427–436) ha reintrodotto l’iperammortamento, uno degli strumenti fiscali più rilevanti per incentivare gli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali, che permette alle imprese di dedurre quote di ammortamento o canoni di leasing più elevati rispetto al costo effettivamente sostenuto. Il risultato è un risparmio fiscale maggiore nel corso degli anni.
Uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina riguarda la modalità di acquisizione del bene. Infatti, l’impresa può scegliere se acquistarlo direttamente oppure acquisirlo tramite leasing finanziario. Sebbene il beneficio fiscale complessivo sia lo stesso, i tempi di fruizione dell’agevolazione cambiano in modo significativo, con effetti importanti sul piano finanziario.
Il funzionamento del nuovo iperammortamento
La normativa prevede che il costo fiscalmente rilevante dei beni venga maggiorato ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF). Questa maggiorazione non incide invece sull’IRAP.
La percentuale di maggiorazione varia in base all’ammontare dell’investimento:
| Investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| fino a 2,5 milioni € | 180% |
| da 2,5 a 10 milioni € | 100% |
| da 10 a 20 milioni € | 50% |
In altre parole, un bene acquistato per 1 milione di euro può essere considerato fiscalmente come se fosse costato 1,8 milioni di euro, aumentando quindi le quote deducibili nel tempo.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, purché i beni siano destinati a strutture produttive situate in Italia e prodotti all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
I beni che possono beneficiare dell’agevolazione
Il nuovo iperammortamento riguarda due grandi categorie di investimenti.
La prima comprende i beni strumentali legati alla transizione digitale e all’Industria 4.0. Si tratta di beni materiali e immateriali inclusi negli Allegati IV e V della legge, che devono essere interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La seconda categoria riguarda invece gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. In questo caso l’agevolazione comprende anche gli impianti di accumulo dell’energia e, per quanto riguarda il fotovoltaico, specifici moduli ad alta efficienza prodotti all’interno dell’Unione Europea.
Come si realizza il beneficio fiscale
È importante sottolineare che l’iperammortamento non consiste in un contributo diretto, ma in un vantaggio fiscale che si manifesta nel tempo.
La maggiorazione del costo del bene produce infatti:
-
quote di ammortamento più elevate, se il bene viene acquistato;
-
canoni di leasing fiscalmente più deducibili, se il bene viene acquisito tramite locazione finanziaria.
Questa deduzione avviene in via extracontabile, cioè tramite apposite variazioni nella dichiarazione dei redditi.
L’acquisto diretto del bene
Qualora l’impresa decidesse di acquistare direttamente il bene, il beneficio fiscale seguirebbe il normale piano di ammortamento previsto dalla normativa fiscale.
Le quote deducibili vengono calcolate sulla base dei coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, che determinano la durata dell’ammortamento per ciascuna categoria di beni. Inoltre, la normativa prevede che la quota del primo anno sia ridotta alla metà, come stabilito dall’art. 102 del TUIR.
Questo significa che il beneficio dell’iperammortamento viene distribuito lungo l’intero periodo di ammortamento fiscale.
Il leasing finanziario
La legge prevede esplicitamente che l’iperammortamento possa essere applicato anche ai beni acquisiti tramite leasing finanziario.
In questo caso, la maggiorazione si applica solo alla quota capitale dei canoni, mentre la parte relativa agli interessi non è rilevante ai fini dell’agevolazione.
La disciplina fiscale del leasing stabilisce inoltre che i canoni possano essere dedotti in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene, come previsto dall’art. 102, comma 7, del TUIR.
Questa regola ha un effetto molto importante: consente di concentrare la fruizione del beneficio fiscale in un periodo più breve rispetto all’acquisto diretto.
Confronto tra acquisto e leasing
Dal punto di vista strettamente fiscale, l’importo complessivo del beneficio è identico sia nel caso di acquisto sia nel caso di leasing. Tuttavia, la differenza riguarda il momento in cui il vantaggio fiscale viene effettivamente ottenuto.
| Modalità | Durata beneficio | Impatto finanziario |
|---|---|---|
| Acquisto diretto | periodo completo di ammortamento | beneficio distribuito nel tempo |
| Leasing | metà del periodo di ammortamento | beneficio concentrato nei primi anni |
Ricevere lo stesso risparmio fiscale in meno tempo significa ottenere un vantaggio finanziario maggiore, perché il beneficio viene incassato prima.
Un esempio pratico
Per comprendere meglio la differenza tra le due modalità di acquisizione, si può considerare un esempio semplice.
Si ipotizzi l’acquisto di un macchinario industriale del valore di 1.000.000 €, con coefficiente di ammortamento fiscale del 10%.
Applicando la maggiorazione del 180%, la base fiscale aggiuntiva diventa 1.800.000 €. Con un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale complessivo derivante dalla maggiorazione è pari a 432.000 €.
| Modalità | Durata deduzione | Risparmio medio annuo |
|---|---|---|
| Acquisto | circa 10 anni | circa 43.200 € |
| Leasing | circa 5 anni | circa 86.400 € |
Come si può osservare, il beneficio totale rimane identico, ma nel leasing il recupero fiscale avviene in metà del tempo, raddoppiando di fatto il risparmio medio annuo.
Alcuni aspetti tecnici del leasing
Nel leasing l’iperammortamento si applica esclusivamente alla quota capitale dei canoni. Gli interessi devono essere esclusi dal calcolo del beneficio.
Quando il piano di ammortamento finanziario non è disponibile, la normativa consente di determinare la quota interessi utilizzando i criteri previsti dal DM 24 aprile 1998, che prevedono una ripartizione lineare degli interessi impliciti nel contratto.
Dal punto di vista fiscale possono inoltre verificarsi tre diverse situazioni:
-
Durata del contratto uguale alla durata fiscale minima, in cui la deduzione segue il piano dei canoni.
-
Durata contrattuale superiore alla durata minima fiscale, nel qual caso la maggiorazione si esaurisce prima della fine del contratto.
-
Durata contrattuale inferiore alla durata minima fiscale, situazione in cui la deduzione viene comunque distribuita sulla durata minima prevista dalla normativa.
L’importanza delle variazioni extracontabili
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione delle variazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, se in un determinato periodo d’imposta l’impresa utilizza l’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, la parte non utilizzata non può essere recuperata negli anni successivi.
Per questo motivo è fondamentale che l’impresa pianifichi correttamente la fruizione dell’agevolazione e gestisca con attenzione gli aspetti dichiarativi.
Quando conviene il leasing
La scelta tra acquisto diretto e leasing non dipende esclusivamente dall’iperammortamento. Tuttavia, la possibilità di anticipare il beneficio fiscale rappresenta un elemento molto rilevante.
Il leasing tende ad essere più conveniente quando:
-
l’impresa desidera recuperare più velocemente il beneficio fiscale;
-
si vuole evitare di immobilizzare capitale nell’acquisto del bene;
-
il bene ha un coefficiente di ammortamento basso, che renderebbe molto lungo il piano di ammortamento ordinario.
Al contrario, se il coefficiente di ammortamento è elevato oppure il costo finanziario del leasing è significativo, il vantaggio può ridursi.
