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Agevolazioni e incentivi allo sviluppo per zone montane con il nuovo DDL Montagna
Il 28 novembre scorso è stato approvato lo schema di decreto per il riconoscimento e la promozione delle zone montane che mette a disposizione 200 milioni per la tutela e lo sviluppo delle stesse, con agevolazioni contro lo spopolamento e misure per garantire i servizi essenziali.
Tale decreto mira a contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, con agevolazioni anche di natura fiscale per le attività commerciali e produttive, e a favorire la digitalizzazione, sostenendo l’ambiente e rafforzando le garanzie per l’accesso ai servizi pubblici.
I comuni montani che rientrano in tale previsione saranno definiti con apposito DPCM su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati e sulla base dei dati forniti dall’ISTAT. Tale previsione potrebbe costituire un’opportunità anche per la rinascita dei comuni montani del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
Il Fondo di riferimento è quello per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, con una dotazione di 200 milioni dal 2023.
Dal 2025 tale fondo finanzierà sia gli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali sia quelli di competenza statale. Inoltre, le Regioni e i Comuni potranno definire ulteriori agevolazioni, riduzioni o esenzioni di tasse, tributi e imposte di loro competenza.
- Agevolazioni under41
Il decreto prevede anche una serie di agevolazioni a favore dei giovani sotto i quarantuno anni di età, quali:
- un credito d’imposta per chi accende un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile da destinare ad abitazione principale in uno dei comuni montani, valido per il periodo d’imposta della richiesta di mutuo e per i quattro successivi, commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti. L’agevolazione non è cumulabile con altri tipi di detrazione e non si applica per immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico);
- i titolari di piccole e micro imprese che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge abbiano intrapreso una nuova attività nei Comuni montani, ovvero le società e le cooperative, con più del 50% di soci under41, per lo stesso periodo d’imposta e per i due successivi, è concesso un credito d’imposta in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100mila euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%, nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025;
- riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori under 41 alla data di entrata in vigore del testo normativo, che svolgano stabilmente la prestazione lavorativa in modalità smartworking, in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che trasferiscano la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano ad uno montano, in misura pari al:
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- 100% dei contributi a carico dell’azienda, entro un importo massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore, per il biennio 2026/2027;
- 50% dei contributi con tetto massimo di 4.000 euro annui, per gli anni 2028 e 2029;
- 20% dei contributi a carico dell’azienda con importo massimo di 1.600 annui per il 2030.
Sono esclusi dall’incentivo i premi INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Crediti d’imposta per l’agricoltura
Il Ddl introduce anche incentivi per gli agricoltori, le associazioni e i consorzi che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti in favore della transizione ecologica e a tutela dell’ambiente. Il contributo è concesso, sotto forma di credito d’imposta in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro annui ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
- Sostegno alle scuole e alle università
Per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie sono previsti:
- punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza purché abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni nel corso dell’anno e ai fini della mobilità, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale;
- un credito di imposta annuale per l’affitto di un immobile, utilizzabile in dichiarazione dei redditi, pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione e l’ammontare di 2.500,00 euro;
- un credito di imposta annuale per l’acquisto di un immobile in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e 2.500,00 euro.
Per le Università che hanno sedi o corsi nei Comuni montani si prevede la possibilità di:
- stipulare accordi di programma con il ministero dell’Università e della Ricerca per promuovere formazione e ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane;
- autorizzare l’erogazione di finanziamenti dedicati per la realizzazione di alloggi e studentati;
- attivare la didattica a distanza;
- finanziare borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.
- Incentivi per i medici e gli operatori sanitari
Per i medici e gli operatori sociosanitari il ddl stabilisce:
- assegnazione di un punteggio doppio per la valutazione dei titoli di carriera nei concorsi del Servizio sanitario nazionale e una corsia preferenziale, nell’ambito dei contratti collettivi nazionali, per l’assunzione di incarichi nell’ambito di ospedali e Asl;
- l’attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle aree montane per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario;
- un credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro;
- un credito d’imposta in caso di acquisto di un immobile accendendo un mutuo, non cumulabile con altre detrazioni sui mutui per le abitazioni, sempre in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro.
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